Via Attilio Friggeri, 96 - 00136 - Roma 347 309 5205 visromana@visromana.it

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“VIS ROMANA”


Art. 1 - Denominazione
1. E’ costituita l'associazione denominata “VIS ROMANA” (di seguito per brevità solo Associazione), che opera ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed è costituita al fine di tutelare e promuovere i valori fondamentali, culturali e tradizionali dell'attività forense e delle professioni in genere, con particolare attenzione ai diritti ed alle norme fondamentali poste a tutela della professione forense e per tutelare e proteggere i diritti fondamentali del cittadino come persona e come utente del sistema legale e giudiziario.

Art. 2 - Sede
1. L’Associazione Vis Romana ha sede legale in Roma, Via Attilio Friggeri 19, presso lo studio dell'Avvocato Francesco Notari
2. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
3. L’Associazione può aprire sedi operative in Italia e all’estero con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Durata
1. L’Associazione ha durata illimitata.
2. Ogni esercizio Associativo ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 4 - Scopi associativi
1. L’Associazione non ha fini di lucro e ha come scopi:
a) la partecipazione a network di associazioni quale organizzazione di rilevanza nazionale ed internazionale;
b) lo scambio di informazioni e punti di vista tra gli associati nazionali ed internazionali in materia di prassi ed applicazione delle leggi nazionali ed internazionali in tutto il mondo;
c) la promozione della cooperazione tra gli avvocati di tutto il mondo e lo sviluppo di leggi di riforma nazionale e internazionale;
d) la risoluzione su base nazionale ed internazionale di qualsiasi tipo di controversia tramite strumenti non giudiziali, quali ad esempio negoziazione ed arbitrato, al fine di promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale e di evitare, per quanto possibile, dispute commerciali e di qualsiasi altro tipo;
e) la partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali, governativi e non, che abbiano come scopo la risoluzione non giudiziale delle dispute, qualsiasi natura esse abbiano;
f) la promozione e la diffusione di informazioni legate alla tutela giuridica dei cittadini nazionali ed internazionali, ai quali saranno fornite informazioni utili, quali ad es. informazioni collegate all'istituto del gratuito patrocinio, strumenti utili e concreti nella risoluzione delle dispute anche collegate a situazioni particolari, come ad es. in caso di cittadini detenuti e le loro famiglie che si trovino in situazioni di indigenza e precarietà specifica;
g) la tutela dell'attività professionale forense e delle professioni in genere a livello nazionale ed
internazionale;
h) la rappresentanza dei propri iscritti in tutte le sedi;
i) l’impegno nella soluzione dei vari problemi della classe forense, fungendo da tramite con le forze politiche, sociali e le Istituzioni nazionali ed internazionali;
j) la promozione a livello nazionale ed internazionale di iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo e conviviale;
k) la diffusione e la condivisione della cultura giuridica, nonché l’aggiornamento professionale dei propri iscritti e non, attraverso l’organizzazione di corsi, convegni, master e seminari anche a livello internazionale;
l) l’ausilio all’esercizio della professione tra gli associati attraverso servizi resi tra i medesimi, anche mediante la stipula di convenzioni od altre agevolazioni;
m) la promozione del collegamento e il coordinamento con altre associazioni nazionali ed internazionali che abbiano oggetto sociale affine;
n) la promozione della cultura politica forense;
o) la gestione e la promozione del sito web della Associazione e delle diverse piattaforme di comunicazione, anche informatiche e telematiche;
p) la finalità mutualistica della crescita e dell’aggiornamento professionale dei propri Associati.
2. Nello specifico, l’Associazione svolgerà, nel rispetto dei propri scopi associativi, anche le seguenti attività di:
a) istituzione di biblioteche e organizzazione di congressi, conferenze, convegni, seminari, master e concorsi;
b) editoria, con pubblicazione, diffusione e vendita di testi di carattere storico, scientifico, scolastico, didattico e umanistico collegati al mondo del diritto;
c) studio, ricerca, sperimentazione e documentazione nel campo giuridico;
d) progettazione, organizzazione e gestione di archivi storici collegati al mondo del diritto;
e) attività di promozione e sviluppo degli strumenti giuridici in particolare rivolti alla tutela dell'infanzia, ai malati, agli anziani, alle persone sole, ai detenuti e a tutti coloro che, per i motivi più vari, hanno necessità di una guida per sentirsi integrati nella società;
f) ogni altra attività strumentale all’oggetto associativo.
3. Per il raggiungimento degli scopi perseguiti, l’Associazione potrà altresì istituire e gestire scuole, centri di insegnamento e di specializzazione, nonché chiedere ad Enti pubblici e privati contributi, sovvenzioni, finanziamenti, gestione di beni mobili ed immobili, per la promozione e lo sviluppo delle attività perseguite.
4. In sede internazionale, l’associazione svolge altresì attività di cooperazione con le Associazioni simili.
5. Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà poi realizzare raccolte fondi, collaborare e/o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale, europeo o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti e/o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti, come pure farsi promotrice di atti legislativi, attraverso gli organi competenti.
6. L’Associazione inoltre potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici locali quali ad esempio Comuni, Provincie o Regioni nonché da enti nazionali, europei ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.
7. L’Associazione potrà altresì ricevere contributi da enti e/o soggetti privati.

Art. 5 - Associati
1. Possono aderire all’Associazione le persone fisiche maggiorenni; l’Associazione è proposta ad Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti presso relativi Albi e Registri in tutto il territorio italiano, europeo o di Paesi extra europei i quali condividano gli scopi dell’Associazione, formulati con il presente statuto che si impegnino a rispettare, unitamente al Codice Etico e ad eventuali regolamenti interni e alle delibere e/o circolari degli organi sociali, e intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. La adesione di persone giuridiche dovrà essere valutata di volta in volta dal Collegio dei Fondatori. Tutte le categorie di Associati, ove non diversamente specificato nel presente Statuto, sono soggette ai medesimi doveri ed esercitano i medesimi diritti. Tutti gli Associati, sia Fondatori che ordinari, sono tenuti ad indicare obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e non certificata validi, di residenza anagrafica e un recapito di telefonia mobile dove dichiareranno di voler ricevere le comunicazioni sociali, impegnandosi a comunicare qualsivoglia variazione degli stessi. In caso di mancato aggiornamento degli indirizzi suindicati, le comunicazioni effettuate dall’Associazione si avranno per validamente eseguite se inoltrate ai recapiti indicati dall’associato.
2. Nell’Associazione si distinguono Associati Fondatori, Associati Ordinari e Associati Onorari.
a) Sono Associati Fondatori e costituiscono il Collegio dei Fondatori coloro che hanno sottoscritto lo Statuto nella presente versione o che comunque risultano Associati alla data di approvazione del presente Statuto secondo l’elenco nominativo allegato.
b) Sono Associati Ordinari le persone fisiche che, identificandosi nei principi espressi nel presente Statuto e nel Codice Etico di Vis Romana, fanno richiesta di adesione da presentarsi per iscritto su apposito modulo e che sarà soggetta a parere favorevole vincolante del Collegio dei Fondatori e a delibera del Consiglio Direttivo, previa valutazione espressa da parte del Comitato di Ingresso. Il parere del Collegio dei Fondatori e la conseguente delibera del Consiglio Direttivo sono insindacabili.
c) Sono Associati Onorari coloro ai quali viene conferita tale qualifica, sulla base del riconoscimento di particolari meriti nella realizzazione delle finalità di cui all’oggetto associativo, anche a persone che non svolgono la Professione Forense. Il conferimento della qualità di Associato Onorario viene deliberato dal Consiglio Direttivo su conforme parere del Collegio dei Fondatori; gli Associati Onorari non sono soggetti a contributi associativi e non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche associative.
Le prestazioni fornite dagli Associati sono del tutto spontanee e gratuite.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati
1. Gli Associati in regola con il pagamento del contributo associativo annuale hanno diritto:
a) di partecipare alle Assemblee degli Associati e di votare direttamente o per delega;
b) di essere eletti alle cariche associative e far parte degli organi associativi;
c) di conoscere i programmi per attuare gli scopi associativi;
d) di partecipare alle attività promosse dalla Associazione;
e) di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
f) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
2. Gli Associati Fondatori e Ordinari sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione approvate dall’Assemblea.
3. Il contributo a carico degli Associati è fissato dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea degli Associati convocata per l’approvazione del bilancio.
4. Annualmente il Consiglio Direttivo fissa il contributo associativo per gli Associati che dovrà essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso al 31 gennaio il Consiglio Direttivo non abbia stabilito il contributo per l’anno in corso, gli Associati saranno tenuti entro il 30 aprile al pagamento in misura pari al contributo dell’anno precedente. L’eventuale conguaglio dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla Assemblea di approvazione del bilancio che ratifica l’ammontare del contributo annuale dovuto.
5. L’Associato non in regola con il versamento del contributo annuale non potrà esercitare i diritti associativi.
6. Gli Associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice Etico, dei regolamenti interni attuativi, delle delibere e/o circolari degli organi sociali.
7. Ogni associato ha il dovere di adoperarsi, secondo le proprie possibilità, capacità, attitudini, inclinazioni naturali e aspirazioni, al progresso materiale e spirituale dell’Associazione facendosi parte attiva per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 7 - Decadenza degli Associati
1. La qualità di Associato si perde:
a) per morte;
b) per dimissioni presentate per iscritto, via raccomandata a.r. o PEC, all’indirizzo delle sede sociale o di posta elettronica certificata (PEC) dell’Associazione, o in mancanza del Presidente, con presa d'atto del Consiglio Direttivo;
c) per mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dallo statuto;
d) per radiazione in seguito a:
(i) azioni contrarie e/o non conformi alle finalità dell’Associazione previste dalle norme del presente Statuto;
(ii) comportamento che danneggi in qualsiasi modo gli interessi dell’Associazione;
(iii) inadempienza agli obblighi statutari e mancato rispetto del Codice Etico, dei regolamenti interni attuativi, delle delibere e/o circolari degli Organi Associativi;
(iv) mancata partecipazione all’attività associativa;
(v) svolgimento di attività in contrasto e/o in concorrenza con quella dell’Associazione e/o di ruoli e incarichi sociali non deliberati e/o assegnati dagli organi statutari;
(vi) attività denigratoria e/o diffamatoria perpetrata con qualsiasi mezzo, anche tramite social network nei confronti dell’Associazione, dei suoi Organi, cariche Statutarie e del Presidente.
2. La decadenza dalla qualità di Associato per morte, dimissioni o mancato pagamento della quota associativa viene dichiarata o deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti presenti, non è opponibile e ha effetto immediato.
3. La decadenza dalla qualità di Associato per radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
Avverso la delibera di radiazione, comunicata agli indirizzi di posta elettronica certificata e residenza anagrafica indicati dall'associato, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia previsto dall’Art. 22 (Collegio di Garanzia) del presente Statuto.
Nulla potrà pretendere l’Associato in ordine al rimborso del contributo associativo annuale anche se receduto o dimessosi o radiato nel corso dell’anno, pertanto gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione. La quota
associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 - Organi Associativi
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Collegio dei Fondatori;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente;
e) Il Vice Presidente;
f) l’Ufficio di Segreteria;
g) il Tesoriere;
h) il Comitato di Ingresso;
i) il Comitato Scientifico;
j) il Collegio di Garanzia.
2. L’assunzione delle cariche associative e l’esercizio delle funzioni ad esse correlate sono gratuiti. Tutte le cariche associative sono elettive nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
3. Gli organi elettivi di cui al presente articolo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 9 - Assemblea degli Associati
1. L’Assemblea degli Associati (di seguito “Assemblea”) è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, deve esser convocata nella sede sociale o in altro luogo indicato dal Presidente.
2. Le sue delibere vincolano tutti gli Associati anche assenti o dissenzienti.
3. L’Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
4. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o, nel caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.
5. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria completa di ordine del giorno, deve essere fatta in forma scritta e spedita, anche via fax o per posta elettronica anche certificata (e-mail, PEC), ovvero con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare l’avvenuto recapito e/o conoscenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: social network, whatsapp, sms), agli Associati almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione e deve contenere inoltre la data, l’ora ed il luogo di svolgimento. La convocazione è spedita agli indirizzi e recapiti risultanti dalla richiesta di adesione alla Associazione o come successivamente modificati con comunicazione scritta dall’associato. La presenza degli associati, in qualsiasi modo informati, in Assemblea sana qualsiasi vizio di convocazione e/o comunicazione.
6. Possono partecipare all’assemblea ordinaria tutti gli Associati; hanno diritto di voto tutti gli Associati che risultino iscritti al libro Associati almeno due mesi prima della convocazione e che siano in regola con il versamento della quota associativa.
7. Gli Associati possono essere presenti anche per delega scritta che riporti chiaramente le indicazioni di voto sui singoli punti dell’Ordine del Giorno o sulle mozioni o proposte da presentare in Assemblea; la delega può essere conferita esclusivamente ad un altro associato avente diritto al voto; ciascun associato non può ricevere più di una delega.
8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di questi,
dal più anziano d’età tra gli Associati membri del Collegio dei Fondatori presenti.
9. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) degli Associati aventi diritto al voto ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, da tenersi non prima di trenta minuti dall’ora prevista dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
10. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice (metà più uno) degli Associati presenti e votanti con esclusione degli astenuti.
11. L’Assemblea ordinaria delibera in ordine a:
a) l’elezione di quattro dei nove componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
b) l’elezione del Collegio di Garanzia;
c) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Presidente come approvato dal Consiglio Direttivo;
d) l’emanazione di direttive di carattere generale, nell’ambito e per il raggiungimento degli scopi associativi;
e) questioni inerenti al patrimonio dell’Associazione;
f) ogni altro argomento proposto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
g) l’approvazione del Regolamento di attuazione del presente Statuto o altri Regolamenti interni di organizzazione.
h) ogni altra materia ad essa riservata dal presente Statuto.
12. L’Assemblea Straordinaria delibera in ordine a:
a) le modifiche dello statuto;
b) lo scioglimento dell’Associazione;
c) ogni altra materia non riservata all’Assemblea Ordinaria.
13. L’Assemblea Straordinaria, oltre che dal Presidente, potrà essere richiesta da almeno sette degli Associati Fondatori o da un quinto degli Associati iscritti aventi diritto al voto con la indicazione di un dettagliato ordine del giorno.
14. L’Assemblea Straordinaria deve tenersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
15. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria completa di ordine del giorno, deve essere fatta in forma scritta e spedita, anche via fax o per posta elettronica anche certificata (e-mail, PEC), ovvero con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare l’avvenuto recapito e/o conoscenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: social network, whatsapp, sms), agli Associati almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione e deve contenere inoltre la data, l’ora ed il luogo di svolgimento. La convocazione è spedita agli indirizzi e recapiti risultanti dalla richiesta di adesione alla Associazione o come successivamente modificati con comunicazione scritta dall’associato. La presenza degli associati, in qualsiasi modo informati, in Assemblea sana qualsiasi vizio di convocazione e/o comunicazione.
16. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) degli Associati ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, da tenersi non prima di trenta minuti dall’ora prevista dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
17. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice (metà più uno) degli Associati presenti e votanti con esclusione degli astenuti.
18. L’Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli Associati aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto sono oggetto di un Parere scritto espresso dal Collegio dei Fondatori. Esse sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei
Rev Statuto 20-03-2019 rev con Notari - 7
presenti nel caso in cui siano conformi a tale Parere; in caso contrario devono essere approvate con la maggioranza dei 3/4 dei presenti.
19. L’Assemblea Straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli Associati aventi diritto di partecipare ed occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
20. Delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria verrà redatto a cura del Segretario, verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, verrà conservato agli atti dell’Associazione.

Art. 10 - Il Collegio dei Fondatori
1. Vis Romana è fondata sulla condivisa approvazione di un Codice Etico approvato da tutti i Fondatori antecedentemente alla costituzione della stessa Associazione, la quale si è formata per la realizzazione dei principi contenuti in tale Codice Etico. Tutti gli Associati sono chiamati a conformarsi al Codice Etico; i Fondatori sono tutti chiamati ad essere esemplari nella scrupolosa osservanza dei Principi portati dal Codice Etico allegato al presente Statuto e, riuniti nel Collegio dei Fondatori, a custodire il significato di tali Principi ed a darne autentica interpretazione nella loro applicazione pratica.
2. Il Collegio dei Fondatori è costituito da coloro che hanno sottoscritto lo Statuto nella presente versione o che comunque risultano Associati alla data di approvazione del presente Statuto secondo l’elenco nominativo allegato.
3. Il Collegio dei Fondatori elegge al suo interno un Moderatore il quale ha il compito di convocare e dirigere le riunioni, e di redigerne il verbale. Il Moderatore dura in carica tre anni, può essere rieletto e non è soggetto ad incompatibilità per l’investitura ad altre Cariche associative.
4. Il Collegio dei Fondatori si riunisce su richiesta di sette dei suoi membri o su richiesta del Presidente dell’Associazione. Può riunirsi anche in modalità telematica o in teleconferenza. Le riunioni del Collegio dei Fondatori sono validamente costituite quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti (metà più uno) anche contando coloro che abbiano rilasciato delega, salvo diversa disposizione contenuta nel presente statuto. Ogni membro può rappresentare per delega non più di un altro membro. Il Collegio dei Fondatori decide in autonomia il proprio funzionamento.
5. Il Collegio dei Fondatori elegge cinque membri del Consiglio Direttivo.
6. Il Collegio dei Fondatori esprime parere non vincolante sulle proposte di modifica allo Statuto dell’Associazione. Esprime parere vincolante sulla interpretazione dei Principi del Codice Etico, di propria iniziativa o sui quesiti che in merito possono essergli indirizzati da ciascun Associato. Esprime parere vincolante sulla ammissione degli Associati e formula la contestazione disciplinare nei confronti degli Associati ex art. 23 (Norme sul procedimento disciplinare). Il Collegio dei Fondatori può invitare alle sue riunioni dei singoli Associati perché partecipino in funzione referente o consultiva, e comunque senza diritto di voto, alla discussione su tematiche oggetto di trattazione
7. Il Collegio dei Fondatori elegge un componente del Comitato scientifico e due componenti del Comitato di ingresso, partecipa all’esercizio del potere disciplinare, nell’interesse dell’Associazione, secondo le norme di cui all’Art. 23 (Norme sul procedimento disciplinare).
Art. 11 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da nove membri eletti, in numero di quattro dall’Assemblea degli Associati ed in numero di cinque dal Collegio dei Fondatori, tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
2. Le candidature potranno essere presentate fino a quindici giorni antecedenti l’Assemblea nella quale si dovrà procedere alle elezioni, mediante atto fatto pervenire con ogni mezzo all’Ufficio di Segretaria in carica. Le candidature dovranno obbligatoriamente riportare la firma analogica o digitale del candidato. L’Ufficio di Segreteria stilerà la lista delle candidature in ordine alfabetico dei cognomi e la sottoporrà all’Assemblea per la elezione dei quattro membri di sua competenza.
3. Entro dieci giorni dall’Assemblea, il Collegio dei Fondatori procederà ad eleggere i cinque membri di sua competenza scegliendoli tra le candidature rimanenti. Ove la lista dei candidati fosse insufficiente a consentire l’elezione di membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Fondatori potrà nominare i membri di sua competenza tra tutti gli Associati. In tal caso l’Ufficio di Segreteria in carica comunica agli eletti l’avvenuta nomina. Costoro dovranno accettare espressamente l’elezione entro tre giorni dalla ricevuta comunicazione, mediante dichiarazione avente gli stessi requisiti di forma delle candidature.
4. Gli eletti tra coloro che avevano presentato la loro candidatura si considerano aver accettato l’elezione.
5. Una volta insediato, nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, l’Ufficio di Segreteria ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce mediante avviso senza formalità, può essere convocato anche telefonicamente o via posta elettronica (e-mail), ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano a maggioranza gli altri Consiglieri. Si riunisce comunque, almeno una volta l’anno per ogni esercizio, per verificare e deliberare in ordine al bilancio da presentare all’approvazione dell’Assemblea. Può riunirsi anche in modalità telematica o in teleconferenza. Il Consiglio Direttivo deve esser convocato nella sede sociale o in altro luogo indicato dal Presidente, con almeno tre giorni di preavviso, salvo espressa approvazione di tutti i membri.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri e sono presiedute dal Presidente o in assenza di questi, dal Vice Presidente; in assenza di questi dal più anziano dei Consiglieri.
8. Le delibere sono valide con l’approvazione della maggioranza dei presenti. In ogni caso di parità tra i voti espressi, il voto del Presidente (o del Vice Presidente in caso abbia assunto la presidenza della riunione) avrà doppio valore. La responsabilità per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è solidale tra coloro che le hanno assunte, escludendo gli assenti e coloro che abbiano fatto constare a verbale motivato voto difforme.
9. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) deliberare sulle domande di ammissione degli Associati;
b) deliberare sulla decadenza degli Associati;
c) applicare le sanzioni disciplinari in caso di contestazione da parte del Collegio dei Fondatori;
d) determinare l’ammontare della quota associativa annuale dagli associati e le sue modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e) verificare ed approvare il bilancio in collaborazione con il Presidente, l’Ufficio di Segreteria e il Tesoriere;
f) curare, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
g) prendere iniziative per la promozione dell’attività della Associazione;
h) prendere ogni altro provvedimento necessario alla vita ed al regolare funzionamento delle
strutture dell’Associazione che non siano di competenza di altri organi e rientrino negli scopi associativi;
i) redigere, approvare e modificare l’eventuale Regolamento d’Attuazione del presente Statuto, con particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità degli Associati;
j) redigere, approvare e modificare ogni eventuale Regolamento interno di organizzazione;
k) istituire sedi operative in Italia ed all’estero definendone i requisiti di appartenenza, i compiti, le caratteristiche, le modalità di finanziamento e funzionamento;
l) nominare, ove ritenuto opportuno, delegati regionali, provinciali e referenti territoriali i quali, esaminando regolarmente il tessuto socio-economico locale, sottopongono al vaglio del Consiglio Direttivo le proposte idonee a promuovere le attività istituzionali nella loro zona di competenza, e partecipano, su espresso mandato del Consiglio direttivo, ad attività utili per il raggiungimento dei fini associativi. L’Associazione non risponde delle obbligazioni assunte da delegati e referenti per responsabilità relative ad attività poste in essere dagli stessi in proprio, o senza espresso mandato del Consiglio Direttivo. I delegati e referenti territoriali come tali non hanno autonomia decisionale, e sono sempre designati tra gli associati membri dell'Associazione;
m) nominare su proposta del Presidente i rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Organi, Commissioni ed Istituzioni di ogni genere e, su proposta del Presidente, istituire Organismi o affidare a singoli Associati incarichi di carattere specifico secondo le previsioni di cui all’Art. 17 (Organismi non previsti statutariamente);
n) collaborare con il Presidente e attuare le decisioni dell’Assemblea degli Associati;
o) nominare Commissioni, anche di Studio, per quanto si renda necessario per l’attuazione degli scopi associativi.
p) nominare un componente del comitato di ingresso;
q) deliberare il trasferimento della sede sociale.
10. I componenti che non partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono considerati decaduti dalla carica. Il Membro assente dovrà comunicare giustificazione dell’assenza, anche successivamente entro sette giorni; il Consiglio Direttivo dovrà far constare la eventuale giustificazione a verbale.
11. Salve le previsioni di cui al comma 13, qualora nel Consiglio Direttivo si verifichino vacanze per qualsiasi motivo, verranno indette elezioni suppletive distinte secondo le procedure ordinarie previste per le elezioni dei membri di competenza dell’Assemblea o del Collegio dei Fondatori a seconda della vacazione prodottasi.
12. Nei casi di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso si considera decaduto; il Collegio dei Fondatori elegge cinque Commissari ad acta per l’ordinaria amministrazione, per gli atti improcrastinabili e per lo svolgimento delle operazioni di rinnovo delle cariche dimissionarie secondo la disciplina ordinaria, operazioni che dovranno iniziarsi entro venti giorni dalle dimissioni o richiesta di rinnovo e concludersi nei successivi venti.
13. Il Consiglio Direttivo può delegare parte o tutte delle proprie attribuzioni a singoli Consiglieri.
14. Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni uno o più Associati perché partecipino in funzione referente o consultiva, e comunque senza diritto di voto, alla discussione su tematiche oggetto di trattazione.
15. La partecipazione al Consiglio Direttivo è un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna remunerazione.
16. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto a cura del Segretario,
verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, verrà conservato agli atti dell’Associazione.

Art. 12 - Il Presidente ed il Vice Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione sia nei confronti di terzi che in giudizio. La carica di Presidente ha durata di tre anni ed è rieleggibile, lo stesso vale per il Vice Presidente. Ha tutti i poteri di firma, nessuno escluso. Egli ha quindi facoltà di concludere contratti, aprire e chiudere conti correnti, effettuare prelevamenti e depositi sui conti correnti dell’Associazione con firma disgiunta o congiunta con quella del Tesoriere, avanzare richieste di fido, incassare somme, rilasciare quietanze liberatorie, e tutto quanto concerne ogni tipo di rapporto con Enti Locali, Enti pubblici e privati, banche, uffici postali, singole persone, organismi istituzionali e non.
2. Il Presidente dirige l’Associazione, presiede l’Assemblea degli Associati e le riunioni del Consiglio Direttivo; sottopone all’Assemblea degli Associati il bilancio redatto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo; congiuntamente al Tesoriere cura la contabilità e presenta i bilanci, eventualmente avvalendosi del supporto di professionisti esterni anche secondo le procedure indicate dall'eventuale Regolamento Interno dell’Associazione.
3. Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte ad approvazione del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.
4. Il Presidente può delegare singole sue competenze ad uno dei Consiglieri.
5. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente le funzioni presidenziali sono esercitate per il tempo necessario dal Vice Presidente o, in subordine, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
6. Lo svolgimento delle attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente ha carattere volontaristico e non comporta alcuna remunerazione.

Art. 13 - L’Ufficio di Segreteria
1. L’Ufficio di Segreteria cura l’organizzazione dell’Associazione, redige, raccoglie e custodisce i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, riceve le domande di ammissione degli aspiranti Associati e rilascia le tessere associative; sotto la supervisione del Presidente ed in collaborazione con il Tesoriere amministra le casse della Associazione con autonomia per le spese ordinarie e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, per le spese straordinarie.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare fino ad un massimo di tre Segretari; nel caso in cui siano stati nominati più Segretari, il Consiglio indica quale di essi abbia la funzione di coordinatore della Segreteria. In ogni caso ciascuno dei tre Segretari esercita le funzioni disgiuntamente dagli altri.
3. In caso di assenza od impedimento temporaneo dell’unico Segretario nominato le sue funzioni sono esercitate per il tempo necessario dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
4. L’Ufficio di Segreteria rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Lo svolgimento delle attribuzioni dell’Ufficio di Segreteria ha carattere volontaristico e non comporta alcuna remunerazione.

Art. 14 - Il Tesoriere
1. Il Tesoriere, in collaborazione e sotto la supervisione del Presidente, è il diretto responsabile della vita economica e contabile dell’Associazione. Rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Cura la redazione dei bilanci. Salva la eventuale elezione di domicilio fiscale presso Professionista abilitato e
Rev Statuto 20-03-2019 rev con Notari - 11
conseguente consegna a questi della documentazione, conserva l’originale di ogni bilancio approvato e la documentazione sulla cui base i bilanci sono stati redatti.
2. Il Tesoriere è il depositario del Fondo Sociale dell’Associazione: riceve le entrate annotandone dettagliata descrizione; verifica la regolarità del pagamento dei contributi da parte degli Associati; è autorizzato per Statuto – al pari del Presidente e del Vicepresidente – a rilasciare quietanza per conto dell’Associazione. Dispone le erogazioni annotandone dettagliata descrizione comprensiva dell’indicazione del prenditore e – ove possibile – della loro destinazione.
3. Il Tesoriere è autorizzato ad intrattenere rapporti con Istituti di credito o assicurativi per garantire o agevolare l’attività dell’Associazione; in tal caso il Tesoriere agisce come procuratore dell’Associazione, a tal proposito effettua prelevamenti e depositi sui conti correnti dell’Associazione con firma disgiunta o congiunta con quella del Presidente. Altresì può essere espressamente autorizzato ad intrattenere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, in particolare con gli Uffici centrali e periferici dell’Agenzia delle Entrate.
4. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Tesoriere le sue funzioni sono esercitate per il tempo necessario dall’Ufficio Segreteria o, in subordine, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
5. Lo svolgimento delle attribuzioni del Tesoriere ha carattere volontaristico e non comporta alcuna remunerazione.

Art. 15 - Comitato di Ingresso
1. Il Comitato di Ingresso ha il compito di assistere gli aspiranti Associati nel loro iter di adesione all’Associazione, iter che dovrà concludersi entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
2. Il Comitato di Ingresso è composto da tre membri scelti tra tutti gli Associati, di cui due eletti dal Collegio dei Fondatori ed uno dal Consiglio Direttivo. I membri del Comitato di Ingresso durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del Comitato di Ingresso non possono assumere contemporaneamente incarichi di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere o membro del Consiglio Direttivo; non soggiacciono invece ad incompatibilità con altre cariche.
3. Il Comitato di Ingresso si riunisce ogni volta in cui i suoi membri lo ritengano opportuno, con piena libertà di forme nella convocazione e nella riunione; le riunioni del Comitato di Ingresso non sono soggette a verbalizzazione. Tra i membri del Comitato di Ingresso sussiste piena parità e eventuali decisioni sono prese a maggioranza.
4. Il Segretario trasmette senza formalità al Comitato di Ingresso le domande di adesione all’Associazione entro tre giorni dal ricevimento. Il Comitato di Ingresso verifica che gli aspiranti posseggano i requisiti richiesti dallo Statuto per l’ammissione nell’Associazione. Svolto il suddetto esame, i componenti del Comitato di Ingresso, nel numero minimo di due, incontrano gli aspiranti, singolarmente o in gruppi, per verificarne la volontà di aderire all’Associazione, per illustrare agli aspiranti i principii contenuti nel Codice Etico e nello Statuto, per esporre la struttura dell’Associazione nonché norme e prassi del suo funzionamento. Tali incontri sono esenti da formalità sia per la convocazione che per lo svolgimento e di essi non si fa verbale.
5. Il Comitato di Ingresso riferisce oralmente l’esito delle sue attività esprimendo un parere non vincolante al Collegio dei Fondatori entro quindici giorni.
6. I componenti del Comitato di Ingresso svolgono la propria attività su base volontaria e a titolo gratuito.

Art. 16 - Comitato Scientifico
1. Il Comitato Scientifico ha il compito di curare, in collaborazione con il Consiglio Direttivo e con le altre Strutture eventualmente istituite all’uopo ai sensi dell’Art. 17 (Organismi non previsti statutariamente), l’attività culturale, giuridica e di promozione sociale dell’Associazione nel campo della pubblicazione, sia tradizionale che digitale, l’attività convegnistica quanto ai contenuti degli eventi e delle relazioni, nonché qualunque altra attività coinvolga l’Associazione in ambito scientifico, culturale, etico e deontologico. A tal fine il Comitato Scientifico può approntare pareri, studi, progetti, sondaggi, ricerche ed ogni altra iniziativa utile al perseguimento e all’attuazione delle finalità statutarie dell’Associazione.
2. Il Comitato Scientifico è composto da membri in numero minimo di tre, scelti tra tutti gli Associati e nominati uno, con funzione di Coordinatore, dal Collegio dei Fondatori e gli altri dal Coordinatore stesso. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del Comitato Scientifico, salvo deroga espressa da parte del Collegio dei Fondatori, non possono assumere contemporaneamente incarichi di Presidente, Vice Presidente, Segretario o Tesoriere; non soggiacciono invece ad incompatibilità con altre cariche.
3. Possono essere chiamati a collaborare, con funzione consultiva, anche non Associati che vantino particolari competenze o professionalità.
4. Il Comitato Scientifico si riunisce ogni volta in cui sia opportuno e su convocazione del suo Coordinatore, con piena libertà di forme nella convocazione e nella riunione; le riunioni del Comitato Scientifico non sono soggette a verbalizzazione; possono essere redatte note a futura memoria o finalizzate al funzionamento del Comitato o alla comunicazione con altri soggetti. Tra i membri del Comitato Scientifico sussiste piena parità e le eventuali decisioni sono prese a maggioranza semplice.
5. I componenti del Comitato Scientifico svolgono la propria attività su base volontaria e a titolo gratuito.

Art. 17 - Organismi non previsti statutariamente
1. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante del Collegio dei Fondatori, può istituire Organismi, Commissioni, Strutture ed altri enti comunque denominati non previsti nel presente Statuto per il compimento di attività specifiche o per singoli compiti. Per tali finalità possono essere altresì conferiti incarichi a singoli Commissari, Incaricati, Delegati.

Art. 18 - Entrate
1. Le entrate necessarie alla copertura delle spese inerenti alle varie attività dell’Associazione provengono da:
a) quote associative e liberi contributi degli Associati;
b) contributi di Società, Enti o Istituzioni pubbliche e/o private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
c) contributi di organismi nazionali, europei ed internazionali;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici e/o privati;
f) eventuali contributi per la partecipazione a corsi, seminari, convegni e master di formazione;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali.
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
2. Gli eventuali avanzi di gestione residui dall’attività annuale devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione nonché
di fondi, riserve e/o capitale durante la vita dell’Associazione.

Art. 19 - Fondo sociale
1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) da beni mobili, mobili registrati ed immobili comunque acquisiti dall’Associazione;
b) da eventuali poste di riserva istituite con le eccedenze di bilancio;
c) da ogni altro provento stabilito dalla legge e approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Anno sociale
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentun dicembre di ciascun anno.
2. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio il Tesoriere redige, in collaborazione con il Presidente e l’Ufficio di Segreteria, il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo dell’anno in corso da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell’Assemblea ordinaria degli Associati da convocarsi entro il trenta aprile di ogni anno.

Art. 21 - Modifiche statutarie
1. Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea Straordinaria degli Associati secondo quanto indicato dall’Art. 9 (Assemblea degli Associati) del presente Statuto. Per tutte le modifiche allo Statuto è richiesto il parere non vincolante del Collegio dei Fondatori.

Art. 22 - Collegio di Garanzia
1. Le controversie relative alla vita della Associazione fra l’Associazione e gli Associati e fra gli Associati sono sottoposte ad un Collegio di Garanzia eletto dall’Assemblea Ordinaria che nomina tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
2. I membri del Collegio di Garanzia non possono ricoprire altre cariche e, se fanno parte del Collegio dei Fondatori, non possono partecipare durante il loro incarico nel Collegio di Garanzia a nessuna fase dei procedimenti disciplinari in corso.
3. Nel caso in cui un membro effettivo del Collegio di Garanzia sia in situazioni di incompatibilità con l’oggetto di una disputa sottoposta al Collegio, deve astenersi dal prendere parte a qualunque attività del procedimento e viene sostituito da uno dei supplenti scelto dai due membri effettivi superstiti. In caso di disaccordo prevarrà il voto del membro più anziano d'età. Qualora l’incompatibilità investa due membri, subentreranno entrambi i supplenti. Nel caso in cui l’intero Collegio di Garanzia sia incompatibile subentreranno i due supplenti che nomineranno il terzo membro tra gli associati in regola con il pagamento del contributo. In casi di disaccordo prevarrà il voto del membro più anziano d'età. Qualora i cinque membri del Collegio si trovino tutti in una condizione di incompatibilità o non sia possibile l’elezione degli stessi verrà formato un Collegio di Garanzia ad hoc temporaneo su nomina del Collegio dei Fondatori, a cui non parteciperanno i membri del Consiglio Direttivo.
4. Al Collegio di Garanzia sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto non è impugnabile.
5. I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica tre anni e sono rieleggibili, svolgono la propria attività su base volontaria e a titolo gratuito.

Art. 23 - Norme sul procedimento disciplinare.
1. Il Consiglio Direttivo applica le sanzioni disciplinari a seguito della contestazione degli addebiti all’Associato ad opera del Collegio dei Fondatori. L’intero procedimento disciplinare non può durare più di
novanta giorni.
2. Gli Associati possono presentare un esposto non anonimo mediante deposito o mediante inoltro a mezzo raccomandata a.r. o PEC all’Ufficio di Segreteria che ne cura la trasmissione al Collegio dei Fondatori entro tre giorni. Nel caso di deposito viene accertata l'identità del depositante.
3. Il Collegio dei Fondatori può agire anche di propria iniziativa, in questo caso l’avvio del procedimento disciplinare è deliberato a seguito di decisione presa a maggioranza assoluta (metà più uno) e trasfusa nel verbale della riunione del Collegio dei Fondatori e viene trasmessa entro 3 giorni all’Ufficio di Segreteria dell’Associazione.
4. Il Collegio dei Fondatori, ricevuto l’esposto da parte dell’Associato o di propria iniziativa, nomina entro tre giorni tra i suoi membri un Istruttore. L’Istruttore provvede entro quindici giorni a raccogliere, in libertà di forme e procedura, informazioni e documenti relativi al caso di specie. L’Istruttore comunica, entro tre giorni dalla sua nomina, all'Associato interessato, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, i motivi che hanno determinato l'avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti e i fatti a lui imputati, e lo invita a depositare, personalmente o tramite delegato con mandato scritto o a trasmettere, a mezzo raccomandata o PEC, all’Ufficio di Segreteria una memoria difensiva entro quindici giorni da quando ha ricevuto la comunicazione dell’Istruttore. Sin dall'avvio del procedimento disciplinare il Collegio dei Fondatori, ove riscontri che i fatti per cui si procede sono di eccezionale gravità e che vi sono rilevanti indizi di colpevolezza, può prendere provverdimenti cautelari urgenti nei confronti dell'incolpato a maggioranza dei due terzi dei votanti.
5. Nella memoria difensiva l'Associato può chiedere di essere sentito personalmente dal Collegio dei Fondatori e dal Consiglio Direttivo nelle riunioni che verranno fissate per la decisione. A tal fine le date delle rispettive riunioni gli saranno comunicate, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, dall’Istruttore o dal Segretario entro tre giorni dalla loro fissazione. L'Associato è ammesso alle riunioni in Sede Disciplinare limitatamente alla sua audizione e non per la relativa delibera.
6. L’Istruttore, istruita la pratica, riferisce e trasmette i risultati dell’istruttoria al Collegio dei Fondatori che, esaminata l'eventuale memoria difensiva e sentito l’Associato che ne abbia fatto richiesta, delibera a maggioranza assoluta (metà più uno). Il Collegio dei Fondatori qualora ravveda gli estremi dell’addebito disciplinare formula la contestazione, in caso contrario archivia il caso e il procedimento disciplinare termina.
7. L’Istruttore, qualora il Collegio dei Fondatori abbia formulato la contestazione disciplinare, trasmette al Segretario tutti gli atti della procedura per l’inserimento della questione all'Ordine del Giorno di una delle successive riunioni del Consiglio Direttivo, in modo da consentirne la trattazione senza ritardo e compatibilmente con il numero delle questioni già fissate per la trattazione.
8. Nella memoria difensiva e nel corso delle audizioni possono essere eccepiti o rilevati anche vizi di forma e procedurali, in tal caso, il Collegio dei Fondatori ed il Consiglio Direttivo dispongono nel modo più opportuno per la sanatoria degli atti viziati mediante loro rinnovazione, con salvezza degli altri atti del procedimento.
9. Il Consiglio Direttivo, espletate tutte le formalità, sentito l’Associato che ne abbia fatto richiesta, decide immediatamente a maggioranza assoluta (metà più uno) per votazione nominale e palese; non è previsto il voto per delega. Le sanzioni disciplinari sono il richiamo, la diffida con conseguente sospensione del diritto di voto e dell’eleggibilità alle cariche associative per un periodo da tre mesi a nove mesi, la radiazione. La decisione viene redatta per iscritto e inserita nel verbale di discussione. La decisione deve essere sommariamente motivata.
10. La decisione è comunicata immediatamente e verbalmente all'Associato presente che firma il verbale per presa conoscenza, ovvero gli è comunicata dal Segretario per posta raccomandata a.r. o per PEC spedita entro tre giorni; dalla data della presa conoscenza o della ricezione, l'Associato ha quindici giorni per ricorrere al Collegio di Garanzia.
11. Il Collegio di Garanzia può essere adito solo per questioni inerenti la regolarità del procedimento, ogni impugnazione sul merito del procedimento deve essere avanzata avanti l'Autorità Giudiziaria Civile. Il ricorso al suddetto organo deve essere depositato, personalmente o tramite delegato con mandato scritto, presso l’Ufficio Segreteria ovvero spedito per posta raccomandata o PEC, che deve pervenire presso la Sede dell’Associazione o la casella PEC del Presidente entro il suddetto termine di quindici giorni. L’Ufficio di segreteria, ricevuto il ricorso dell’Associato, entro tre giorni trasmette l’atto e l’intero fascicolo al Collegio di Garanzia.
12. Decorso inutilmente il termine d'impugnazione, la decisione diviene definitiva ed esecutiva, e non suscettibile di sospensione.
13. Ove il Collegio di Garanzia, nel riesame della procedura seguita riscontrasse vizi di forma, lo comunica entro sette giorni per iscritto tramite l’Istruttore al Collegio dei Fondatori e tramite il Segretario al Consiglio Direttivo. Questi Organi dispongono la rinnovazione degli atti viziati, con salvezza di tutti gli altri atti non direttamente collegati. Rinnovati gli atti e sanati i vizi vengono nuovamente fissate le discussioni secondo le norme procedurali di cui al presente articolo.
14. Nel caso in cui il procedimento disciplinare avesse riguardo ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo, le funzioni disciplinari di questo saranno interamente assunte dal Collegio dei Fondatori con esclusione dei membri che siedono del Consiglio Direttivo.
Art. 24 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli Associati convocata in seduta straordinaria secondo quanto indicato all’art. 9 (Assemblea degli Associati) del presente Statuto.
2. Con la delibera di scioglimento l’Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori.
3. Il patrimonio dell’Associazione verrà destinato ad associazioni operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni della normativa vigente.
Art. 25 - Disposizioni finali
1. Per quanto non precisato dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 26 - Foro competente
1. Per tutte le questioni e le controversie inerenti i rapporti associativi è competente in via esclusiva il Foro di Roma.