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BLOCCO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

 

(Avv. Letizia Del Capraro)

 

 

 

L’emergenza sanitaria da Covid 19 ha comportato l’adozione di misure dirette ad assicurare il rispetto delle prescrizioni igienico - sanitarie imposte per evitare/contenere la diffusione del contagio anche nel settore delle esecuzioni immobiliari in considerazione del “ numero degli affari pendenti, dei diversi soggetti coinvolti, della peculiarità della materia trattata e dei diversi luoghi ove essa si svolge” (Tribunale di Roma – IV Sez. Civile -provvedimento ponte del 06.03.2020).

 

Il Tribunale di Roma – Sezione IV Civile Esecuzioni Immobiliari con il c.d. provvedimento ponte del 06 marzo 2020, a firma di tutti i Giudici dell’Esecuzione e con il provvedimento del 12 marzo 2020 a firma del Presidente della Sezione, ha dettato le seguenti disposizioni:

 

Ø  revoca:

 

  • di tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 09.03.2020 ed il 31.07.2020;
  • di tutti gli avvisi di vendita depositati e non ancora pubblicati sul Portale delle Vendite Pubbliche, giornali e siti, che si sarebbero dovuti pubblicare secondo quanto prescritto nell’ordinanza di delega emessa e sospensione della pubblicazione sino a nuovo ordine:

 

Ø  sospensione sino a nuovo ordine:

 

  • del termine concesso nell’ordinanza di delega per il deposito degli avvisi di vendita in relazione alle procedure per le quali erano state emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma non erano stati ancora depositati i conseguenti avvisi di vendita;
  • degli accessi ordinari presso gli immobili pignorati salvo urgenze indifferibili da rappresentarsi tempestivamente al G.E.;
  • dell’attuazione degli ordini di liberazione anche per gli immobili aggiudicati, ritenendo “massimamente inopportuno l’eventuale impiego, in ausilio del custode, della forza pubblica e del personale sanitario a fronte delle prevalenti incombenze in cui questi sono impegnati in ragione dell’emergenza sanitaria in atto la cui durata non è facile prevedere” (provvedimento del 12.03.2020).

 

Il Presidente della IV Sezione Civile Esecuzioni Immobiliari ha, altresì, precisato, con il provvedimento del 09 marzo 2020, che, in applicazione della normativa entrata in vigore in pari data e di cui al D.L. dell’08.03.2020 n.11, tutti i termini processuali dovevano intendersi sospesi (allora fino al 22 marzo 2020, successivamente fino all’11.05.2020), compreso il termine per il versamento del saldo prezzo.

 

 

 

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Con decreti in data 23.06.2020 i provvedimenti del 06.03.2020 e del 12.03.2020 sono stati revocati, avendo ritenuto i Giudici dell’Esecuzione, anche quali Giudici Istruttori nei giudizi di divisione endoesecutiva che, pur permanendo l’obbligo di rispettare le misure igienico-sanitarie dettate per contenere la diffusione del virus, non sussistessero più le ragioni che avevano giustificato i predetti provvedimenti.

 

In tali nuovi decreti si è, altresì, tenuto conto di due modifiche legislative intervenute nelle more:

 

 

 

Ø  entrata in vigore, in data 30.04.2020, dell’art.54 ter D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modifiche nella legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione delle procedure esecutive prima casa”.

 

Detto articolo stabilisce quanto segue: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

 

Quindi, dal 30.04.2020 e fino al 30.10.2020 sono state sospese le procedure esecutive che hanno ad oggetto  gli immobili e loro pertinenze che costituiscono l’abitazione principale del debitore esecutato.

 

 

 

Ø  entrata in vigore, in data 01.03.2020, dell’art. 18 quater L. n. 8/2020 (che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 162/2019). Tale articolo ha modificato l’art. 560 c.p.c. prevedendo che le disposizioni contenute nell’art. 4, comma 2 del D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.02.2019 n. 12 (in vigore dal 13.02.2020) abbiano efficacia retroattiva applicandosi anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 12/2019.

 

Di qui i G.E., nei decreti del 23.06.2020 hanno ritenuto che, per il principio del tempusregitactum, sarebbero rimasti fermi gli ordini di liberazione emessi prima dell’entrata in vigore del richiamato art. 18 quater L. n. 8/2020, comportando l’intervenuta modifica legislativa che, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari, anche per le procedure iniziate prima del 13.02.2020 non può essere disposto il rilascio dello stesso prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 c.p.c., salvo le ipotesi in cui l’occupante abbia tenuto dei comportamenti ostruzionistici (art. 560, comma 6 c.p.c.).

 

 

 

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Nello specifico, in data 23.06.2020 sono stati emanati tre decreti che hanno dettato delle disposizioni uniformi rispettivamente:

 

1)      per le vendite analogiche

 

2)      per le vendite telematiche delegate

 

3)      per le procedure non in vendita

 

Si tratta di decreti “autosufficienti” a far ripartire le procedure senza necessità di ulteriori provvedimenti dei Giudice dell’Esecuzione.

 

 

 

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Successivamente all’adozione di tali decreti, poiché la situazione epidemiologica è tornata, purtroppo, ad aggravarsi, la dichiarazione dello stato di emergenza è stata prorogata al 31.01.2021 (D.L. 07.10.2020 n. 125), sono state adottate, con diversi D.P.C.M., tra cui, il D.P.C:M. 24.10.2020,  misure urgenti per il contenimento del contagio, è stato emanato il D.L. 28.10.2020 n. 137 (c.d. Decreto Ristori).

 

Il Decreto Ristori, in particolare, all’art. 4, rubricato “Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa” ha stabilito quanto segue:

 

1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27, le parole "per la durata di sei mesi a decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020". E' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

 

A fronte, pertanto, di tale proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore al 31.12.2020, con decreto in data 30.10.2020, i Giudici dell’Esecuzione del Tribunale di Roma  hanno previsto che le disposizioni contenute nei decreti del 23.06.2020 riguardanti la prosecuzione delle procedure interessate dalla sospensione ex art. 54-ter del D.L. 18/2020, tra cui quelle relative all’onere di riassunzione di tali procedure, “..devono intendersi prorogate al 31.12.2020 ovvero alla diversa data di cessazione del regime di sospensione di legge per il caso di eventuale ulteriore proroga normativa” (punto 1 del Decreto 30.10.2020).

 

Ne consegue che, la data del 02 novembre 2020, indicata nei decreti del 23.06.2020 come data di decorrenza degli adempimenti, di cui si dirà meglio infra, previsti per la ripresa delle procedure esecutive sospese fino al 30.10.2020, perché aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, è slittata al 02 gennaio 2021.

 

 

 

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§ - VENDITE ANALOGICHE

 

Il decreto del 23.06.2020 relativo alle vendite analogiche, depositato telematicamente dalle cancellerie in tutte le procedure esecutive immobiliari ed i giudizi di divisione endoesecutivagià delegati alla vendita secondo la forma analogica, in premessa:

 

·         ha chiarito che, in forza di quanto previsto nel decreto n. 45 del 18 giugno 2020 adottato dal Tribunale di Roma – IV Sezione Civile Esecuzioni Immobiliari, in ordine alla ripresa dell’attività di vendita degli immobili pignorati, è stato indicato quale criterio “ per la programmazione dei tempi per il riassorbimento dell’arretrato accumulatosi nei mesi di stasi dell’attività di vendita quello di dare precedenza a tutte le procedure aventi ad oggetto compendi certamente esclusi dall’applicazione dell’art. 54 ter …..differendo, invece, al 2 novembre 2020 (ora 02 gennaio 2021) la trattazione di tutte quelle procedure che potrebbero essere interessate dalla indicata sospensione ex lege, e tanto, sulla sola base delle risultanze già agli atti della procedura e senza che gli ausiliari nominati svolgano, al riguardo, indagini specifiche suppletive” (cfr. decreto disposizioni uniformi vendite analogiche 23.06.2020, pag. 1)

 

·         ha previsto la sostituzione della modalità di vendita in forma analogica con la modalità telematica asincrona.

 

Sul punto i G.E. hanno così motivato tale previsione: “.. necessità di uniformità delle modalità di trattazione di tutte le procedure pendenti presso l’ufficio anche in ragione dell’esiguità del numero delle procedure ancora in forma analogica;.. progressivo incremento di offerte telematiche registratesi nei primi diciotto mesi di applicazione della modalità sincrona mista che evidenzia l’assimilazione da parte di operatori e contesto sociale della modalità telematica che, nella forma integrale, garantisce la massima trasparenza, riservatezza ed efficienza nello svolgimento delle operazioni di vendita dei cespiti pignorati oltreché agevolare la maggiore partecipazione alle stesse in ragione della eliminazione della necessità della presenza fisica dell’offerente;…necessità di porre al riparo le sale aste, messe a disposizione dagli ordini professionali convenzionati per la celebrazione degli esperimenti di vendita – anche allorquando l’emergenza sanitaria sarà rientrata  - dal rischio di assembramenti di persone fisiche, di fatto imprevedibili, in vista di possibili nuove ondate di contagi da COVID – 19 nel corso dell’anno”;

 

·         ha stabilito la nomina a rotazione dei gestori della vendita con indicazione della distribuzione dei relativi incarichi in relazione alle procedure esecutive immobiliari ed i giudizi di divisione endoesecutiva indicati negli elenchi A e B allegati al decreto medesimo;

 

·         ha previsto l’attuazione della disciplina della liberazione degli immobili abitati dal debitore esecutato e del suo nucleo familiare in forza dell’art. 560 c.p.c. nuova formulazione.

 

 

 

Fatte queste premesse, tale decreto ha revocato tutti i provvedimenti assunti in data 06 marzo 2020 ed in data 12 marzo 2020 ed ha, altresì, distinto e disciplinato, tre ipotesi (A - B - C)

 

 

 

A)    Giudizi di divisione endoesecutiva e procedure esecutive che riguardano immobili che non costituiscono abitazione principale del debitore esecutato perché hanno ad oggetto beni immobili e loro pertinenze:

 

§  abitati da soggetti diversi dalla parte esecutata, anche se congiunti a quest’ultima;

 

§   e/o occupati dalla parte esecutata per destinazioni diverse dalla dimora abituale;

 

§  e/o occupati ovvero condotti in locazione da terzi;

 

§  e/o pignorati ai danni di persona giuridica (a prescindere dalla destinazione abitativa cui gli stessi siano adibiti);

 

§   e/o già liberi prima del 30 aprile 2020.

 

 

 

Il decreto ha posto diversi adempimenti a carico dei professionisti delegati nonché dei custodi. Al riguardo, rimandando, per il dettaglio, alle disposizioni specifiche contenute nello stesso, per quel che rileva in questa sede si segnalano le seguenti previsioni:

 

  • è stato posto a carico dei professionisti delegati l’onere di comunicare a mezzo PEC a tutte le parti costituite, al debitore non costituito presso la cancelleria del Tribunale, ai gestori della vendita telematica e della pubblicità il decreto in parola e di emettere, all’esito di tale comunicazione, un nuovo avviso di vendita con modalità telematica asincrona, fissando il nuovo esperimento di vendita non prima del 02 novembre 2020 (lett. A) - punti da A1 ad A7);
  • analogamente dovranno procedere i professionisti delegati per le ipotesi di dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario ex art. 587 c.p.c. (lett. A) - punto A6);
  • il custode provvederà agli accessi ed alle visite presso gli immobili in vendita curando che vengano pienamente rispettate le norme igienico – sanitarie volte al contenere l’emergenza sanitaria,
  • a decorrere dal 02 settembre 2020 il custode riprenderà ogni attività necessaria all’attuazione degli ordini di liberazione già emessi, mentre procederà alla loro immediata attuazione per gli immobili già aggiudicati e per le ipotesi in cui l’occupante abbia tenuto dei comportamenti ostruzionistici (cfr. lett. A) - punti da A8 ad A10).

 

 

 

OoO

 

 

 

B)    procedure esecutive che hanno ad oggetto immobili e loro pertinenze destinati a dimora abituale della parte esecutata e che ancora non sono pervenuti all’aggiudicazione, tenuto conto della possibile operatività della sospensione ex lege ai sensi dell’art. 54 ter D.L. 18/2020.

 

La dimora abituale è da individuarsi sulla base delle sole risultanze agli atti della procedura: luogo di notifica del pignoramento alla parte esecutata – ove coincidente con il compendio pignorato – residenza del debitore esecutato nell’immobile pignorato normalmente indicata dal creditore procedente nel corpo dell’atto di pignoramento e/o di precetto. Nella prassi gli ausiliari estraggono anche il certificato storico anagrafico.

 

In tale ipotesi:

 

  • Il creditore munito di titolo esecutivo più diligente, non prima del 31 ottobre 2020( ora 31 dicembre 2020) e nel termine perentorio di legge (sei mesi), ha l’onere di depositare un ricorso in riassunzione o, in alternativa, una nota che attesta che ladestinazione abitativa del bene pignorato risulta mutata alla data del 30 aprile 2020 rispetto a quella emergente dagli atti del fascicolo vale a dire una nota che attesta che il creditore ha acquisito notizia certa della modifica dello stato di occupazione per l’allontanamento spontaneo della parte esecutata;
  • gli ausiliari del G.E., tenuti in ogni caso ad astenersi dal compiere le attività loro proprie fino al 30 ottobre 2020 compreso (ora 31 dicembre2020), potranno riprenderle a decorrere dal 02 novembre 2020 (ora 02 gennaio 2020) ma solo dopo il deposito del predetto ricorso in riassunzione o della predetta nota. A seguito di tale deposito gli ausiliari potranno, quindi, riprendere le attività di vendita loro delegate nel rispetto degli stessi adempimenti dettati per l’ipotesi sub. lett. A) che precede (lett. A) - punti da A1 ad A7), curando che nella comunicazione alle parti a mezzo pec venga allegato anche il ricorso in riassunzione;
  • analogamente dovranno procedere i professionisti delegati per le ipotesi di dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario ex art. 587 c.p.c. (lett. A) - punto A6);
  • il custode provvederà agli accessi ed alle visite presso gli immobili in vendita curando che vengano pienamente rispettate le norme igienico – sanitarie volte al contenere l’emergenza sanitaria;
  • a decorrere dalla data di emissione dell’avviso di vendita il custode riprenderà ogni attività necessaria all’attuazione degli ordini di liberazione già emessi, mentre procederà alla loro immediata attuazione per gli immobili già aggiudicati e per le ipotesi in cui l’occupante abbia tenuto dei comportamenti ostruzionistici (lett. A - punti da A8 ad A10).

 

 

 

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C)    beni pignorati rientranti nella tipologia sub. lett. B) che precede, già aggiudicati alla data del 30 aprile 2020.

 

Con riferimento ai beni pignorati costituenti la dimora abituale del debitore che siano stati aggiudicati prima del 30 aprile 2020, dunque prima del provvedimento ponte del 06.03.2020 che ha revocato tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 09.03.2020 ed il 31.07.2020, il professionista delegato, ai fini dell’emissione del decreto di trasferimento, dovrà richiedere indicazioni al G.E.

 

Tale previsione trova la sua giustificazione nella diversità di opinioni fra i Giudici della Sezione sull’applicabilità della sospensione ex art. 54 ter D.L. 18/2020 agli immobili aggiudicati:

 

 

 

  • l’opinione prevalente, che ritiene che la sospensione si applica anche al termine per il pagamento del saldo prezzo, ritiene conseguentemente che, anche se il saldo prezzo sia stato pagato nel periodo di sospensione, non sia possibile pronunciare il decreto di trasferimento prima del 31 ottobre 2020 (ora 31 dicembre 2020) In tale eventualità. ai fini della determinazione del termine per il versamento del saldo prezzo, si deve tenere conto della sospensione dei termini dal 09.03.2020 all’11.05.2020;
  • una diversa opinione ritiene, invece, che la sospensione non opera con riferimento ai compendi già aggiudicati alla data del 30 aprile 2020. In tal caso, ai fini della determinazione del termine per il versamento del saldo prezzo si dovrà tenere conto solo della sospensione dei termini dal 09.03.2020 all’11.05.2020.

 

 

 

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§ - VENDITE DELEGATE TELEMATICHE

 

Il decreto del 23.06.2020 contenente disposizioni uniformi per le vendite delegate telematiche, depositato telematicamente dalle cancellerie in tutte le procedure esecutive immobiliari ed i giudizi di divisione endoesecutivain cui sono state emesse le ordinanze di autorizzazione della vendita in modalità telematica, contiene disposizioni analoghe a quelle contenute nel decreto relativo alle vendite analogiche illustrate nel paragrafo che precede.

 

Si rimanda, pertanto, a quanto ivi esposto e, per il dettaglio, al testo del decreto.

 

 

 

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§ - PROCEDURE NON IN VENDITA

 

Il decreto del 23.06.2020 contenente disposizioni uniformi per le procedure non in vendita, depositato telematicamente dalle cancellerie in tutte le procedure esecutive immobiliari assegnate che pendono in fase anteriore alla celebrazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. e/o 600 c.p.c., ha distinto e disciplinato due ipotesi (A – B), prevedendo, per l’ipotesi sub. lett. A), quattro casi.

 

A)    pignoramenti in danno delle sole persone fisiche aventi ad oggetto beni immobili e loro pertinenze destinati a dimora abituale della parte esecutata desumibile sulla base delle sole risultanze agli atti della procedura, tenuto conto della possibile operatività della sospensione ex lege di cui all’art. 54 ter D.L. 18/2020.

 

 

 

1)      procedure esecutive iscritte a ruolo e con udienza ex art. 569 c.p.c. e/o 600 c.p.c. fissata in data successiva al 30 ottobre 2020 (ora 31 dicembre 2020)

 

·         il creditore munito di titolo esecutivo più diligente – non prima del 31 ottobre 2020  (ora 31 dicembre 2020) deve depositare un ricorso in riassunzione o, in alternativa, una nota che attesta che ladestinazione abitativa del bene pignorato risulta mutata alla data del 30 aprile 2020 rispetto a quella emergente dagli atti del fascicolo, vale a dire una nota che attesta che il creditore ha acquisito notizia certa della modifica dello stato di occupazione per l’allontanamento spontaneo della parte esecutata;

 

·         depositato il ricorso in riassunzione il creditore deve notificare detto ricorso unitamente al provvedimento che aveva già fissato l’udienza ex art. 569 c.p.c.  e/o 600 c.p.c. ed al decreto del 23.06.2020 (quest’ultimo da intendersi confermativo, ora per allora, dell’udienza già fissata), a tutte le parti costituite, al debitore non costituito presso la cancelleria ed agli ausiliari. Provvederà, altresì, a depositare nel fascicolo telematico della relativa procedura la prova dell’avvenuta notifica;

 

·         tutti gli ausiliari nominati, tenuti ad astenersi dal compiere le attività loro proprie fino al 30 ottobre 2020 (ora 31 dicembre 2020), le riprenderanno solo a far data dalla notifica da parte del creditore procedente più diligente del predetto ricorso in riassunzione;

 

·         qualora non sia possibile procedere alla notifica del ricorso in riassunzione perché è troppo breve il tempo che intercorrerebbe tra il deposito del ricorso e l’udienza già fissata, quest’ultima resta comunque confermata e sarà il Giudice dell’Esecuzione in tale udienza ad impartire i provvedimenti necessari alla prosecuzione della procedura;

 

 

 

2)      procedure esecutive con udienza ex art. 569 c.p.c. e/o 600 c.p.c.  fissata in data precedente al 30 ottobre 2020 (ora 31 dicembre 2020)

 

·         nel caso in cui l’udienza si dovesse effettivamente tenere sarà il G.E. nel contraddittorio delle parti a valutare se trova applicazione o meno l’art. 54 ter;

 

·         nell’eventualità in cui l’udienza dovesse essere rinviata d’ufficio a data successiva al 30 ottobre 2020 (ora 31 dicembre 2020) secondo i criteri dettati dal richiamato decreto n. 45 del 18.06.2020, per la prosecuzione si dovranno rispettare le indicazioni esposto nel punto 1) che precede.

 

 

 

3)      procedure esecutive nelle quali sia già stata dichiarata la sospensione ex art. 54 ter D.L. 18/2020

 

·         i creditori muniti di titolo provvederanno alla riassunzione della procedura con ricorso da depositarsi ex art. 627 c.p.c. a decorrere dal 31 ottobre 2020 (ora 02 gennaio2021) nel temine perentorio di legge.

 

 

 

4)       procedure esecutive non ancora fissate al ruolo di udienza

 

·         il creditore munito di titolo più diligente provvede a depositare un ricorso in riassunzione – non prima del 30 ottobre 2020 (ora non prima del 31 dicembre 2020) o, in alternativa, una nota che attesta che ladestinazione abitativa del bene pignorato risulta mutata alla data del 30 aprile 2020 rispetto a quella emergente dagli atti del fascicolo, vale a dire una nota che attesta che il creditore ha acquisito notizia certa della modifica dello stato di occupazione per l’allontanamento spontaneo della parte esecutata;

 

·         entro venti giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria del primo provvedimento con il quale il G.E. , dopo il deposito del ricorso in riassunzione, abbia fissato udienza (a qualunque titolo), il creditore dovrà notificare a tutte le parti tale provvedimento unitamente al ricorso in riassunzione.

 

 

 

B)     pignoramenti diversi da quelli indicati sub lett. A) che precede, perché riguardano beni immobili e loro pertinenze abitati da soggetti diversi dalla parte esecutata, anche se congiunti a quest’ultima, e/o occupati dalla parte esecutata per destinazioni diverse dalla dimora abituale, e/o occupati ovvero condotti in locazione da terzi e/o pignorati ai danni di persona giuridica (a prescindere dalla destinazione abitativa cui gli stessi siano adibiti) e/o già liberi prima del 30 aprile 2020

 

·         I fascicoli relativi a tali procedure, in forza delle indicazioni di cui al richiamato decreto n. 45 del 18 giugno 2020, contenente anche una tabella delle graduazioni delle urgenze, verranno esaminati a far data dal 31 ottobre 2020.

 

 

 

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Il richiamato decreto del 30.10.2020 “ …tenuto conto delle circolari del Ministro della Salute in merito alle indicazioni per la durata e il termine dei regimi di isolamento e quarantena relativi alla nota emergenza sanitaria da SARS-COV-2”, ha altresì stabilito che:

 

-          il custode, se riceve dal debitore esecutato documentazione che attesta lo stato di isolamento e/o quarantena di alcuno di coloro che occupano l’immobile in vendita, è tenuto a rinviare l’accesso per le visite già prenotate ad una data successiva a venti giorni decorrenti dalla data di inizio dell’isolamento e/o quarantena o, in caso di loro proroga, a data successiva alla cessazione di quest’ultima (punto 2);

 

-          il custode se, a causa del rinvio necessitato dall’eventualità prevista al punto 2) che precede, prima della data fissata per lo svolgimento dell’esperimento di vendita non riesca ad evadere tutte le richieste di visita ricevute, deve informarne il G.E. con apposita relazione da comunicarsi con sollecitudine, sempre a cura dell’ausiliario, al professionista delegato unitamente al decreto del 30.10.2020 (punto 3);

 

-          nell’eventualità prevista al punto 3) che precede l’esperimento di vendita fissato dovrà intendersi revocato in forza del decreto del 30.10.2020, a valere ora per allora (punto 4);

 

-          il professionista delegato, una volta che avrà ricevuto la relazione del custode con allegato il decreto del 30.10.2020 ed in considerazione dell’avvenuta revoca dell’esperimento di vendita (punti 3 e 4 che precedono), provvederà a redigere verbale di “vendita ineseguita”. Contestualmente, dovrà altresì rifissare l’esperimento rinnovato in data prossima al termine massimo stabilito dalla legge (120 giorni per il primo esperimento di vendita e 90 giorni per gli esperimenti successivi al primo decorrenti dall’emissione dell’ordinanza di vendita) e dovrà dare disposizioni al gestore delle vendite affinché provveda con sollecitudine a restituire le cauzioni versate.