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BREVE DISAMINA SUI CREDITI DETERIORATI

 

NPL – Non Performing Loan - UTP – Unlikely To Pay UTP– CreditiForborne -

 

Attività di Due Diligence e cessione dei crediti. La gestione di portafoglio di crediti.

 

Ultime riforme legislative in materia ed effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19

 

 

 

 

I CREDITI DETERIORATI

 

 

 

La locuzione “crediti deteriorati”meglio noti come “non performingloans” o in forma abbreviata NPL, è utilizzata nel gergo bancario per intendere tutti quei crediti vantati dagli istituti di credito e che sono strettamente collegati ai rapporti intercorrenti con i clienti, siano questi persone fisiche o persone giuridiche. Si tratta, ad esempio, di crediti derivanti dall’erogazione di un mutuo, sia esso fondiario e/o ipotecario, finanziamenti chirografari e/o ipotecari, prestiti, anticipazioni bancarie ecc., che i correntisti non riescono più a ripianare, secondo quanto pattuito nei singoli rapporti, e che quindi diventano veri e propri debiti per questi ultimi e diventano, appunto, crediti per le banche e gli istituti di credito in generale. Detti crediti, come ogni tipologia di credito, sono di incerta recuperabilità, per plurime ragioni, quali, ad esempio, la tempistica di recupero e l’ammontare dell’importo recuperabile.

 

 

 

La crescita dei crediti deteriorati ha reso il tema di centrale rilevanza non solo per le banche, ma anche per le Autorità, le quali, nel 2013, sono intervenute a livello normativo per uniformare il concetto di non-performingexposure tra i vari paesi dell’Unione Europea, ognuno dei quali presentava una definizione differente.

 

La definizione regolamentare di credito deteriorato è attualmente disciplinata dalle disposizioni introdotte a livello comunitario dall’ EBA (l'Autorità Bancaria Europea che è un organismo dell'Unione Europea che dal 1º gennaio 2011 ha il compito di sorvegliare il mercato bancario europeo. Ad essa partecipano tutte le autorità di vigilanza bancaria dell'Unione europea).

 

Il processo di omogeneizzazione condotto dell’EBA risale al 2013 ed è culminato con la pubblicazione del documento EBA «FinalDraftImplementing Technical Standards On Supervisory reporting on forbearance and non performingexposures under article 99 4 of Regulation ( No 575 2013 )».

 

Il Paragrafo 145 dell’Allegato V delle Norme tecniche di attuazione dell’EBA sulla segnalazione di Vigilanza afferma, ad esempio, che sono considerate deteriorate le esposizioni che soddisfano uno dei seguenti criteri o entrambi

 

1. esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni

 

2. esposizioni per le quali è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza ricorrere all’escussione delle garanzie, indipendentemente dall’esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato.

 

 

 

In Italia, prima del 2013 i crediti deteriorati, secondo le indicazioni previste all’interno della matrice dei conti[1], venivano classificati in quattro distinte categorie:

 

1. Sofferenze (o crediti in sofferenza)

 

2. Partite incagliate (o incagli)

 

3. Esposizioni ristrutturate (o crediti ristrutturati)

 

4. Esposizioni scadute e/o sconfinanti

 

 

 

La classificazione in una delle quattro categorie variava a seconda delle caratteristiche del

 

credito nonché della tipologia di problemi ad esso connessi.

 

 

 

In Italia, le novità introdotte dall’EBA sono state recepite con la Circolare n 272 del 30 luglio 2008 (Fascicolo «Matrice dei conti») aggiornamento del 20 gennaio 2015[2] ed oggi è possibile individuare due categorie:

 

1)      Non PerformingExposures (ossia le esposizioni creditizie deteriorate che si suddividono in sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate)

 

2)      Non PerformingExposureswith forbearancemeasuresossia le esposizioni oggetto di concessioni (in tal caso la controparte è già classificata in una delle sottocategorie di crediti deteriorati al momento della concessione o la concessione comporta una classificazione della controparte tra i crediti deteriorati).

 

 

 

Andando nello specifico, possiamo dunque, esaminare nel dettaglio i seguenti crediti deteriorati:

 

1)      UTP – Unlikely To Pay - UTP – meglio note come inadempienzeprobabili;

 

2)      Sofferenzebancarie;

 

3)      Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;

 

4)      Crediti Forborne.

 

 

 

1)      UTP – Unlikely To Pay o cosiddetti Incagli

 

Si tratta di situazioni di indebitamento non gravi e comunque recenti e che potrebbero essere temporanee. Si parla di “Unlikely to pay” per intendere quella situazione appunto di improbabilità, incertezza. Tradotto in italiano, significa, improbabile che paghi. Dunque, vi sono delle difficoltà in atto. Detta situazione non è irrimediabile, ma dinanzi a tale situazione, l’istituto di credito, normalmente, contattata il cliente per renderlo edotto che si sono verificate le prime inadempienze, invitandolo bonariamente a saldare il debito sino ad allora maturato. Molto spesso, in ipotesi del genere, si tratta di un termine negoziato da 10 a 14 mesi per ripianare il debito.

 

La posizione non è ancora passata a sofferenza. Lo diviene se perdura lo stato di insolvenza.

 

 

 

2)      Sofferenze bancarie

 

 La cosiddetta “sofferenza bancaria” è quella particolare condizione che può interessare tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche e si ha allorquando il soggetto in questione, indebitato, si trovi in uno stato definitivo di totale impossibilità, presente o futura, di adempiere alle proprie obbligazioni.

 

Di norma, la banca, in via preliminare, comunica al cliente, tramite raccomandata a/r, la sua posizione, chiede che vengano restituiti entro 15 giorni tutti i crediti e lo avverte che, in caso di inottemperanza entro il suddetto termine, l’istituto provvederà alla segnalazione ufficiale di stato di sofferenza alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia. Questo significa che tutte le altre banche verranno a conoscenza della situazione in cui versa il cliente, compromettendo eventuali futuri rapporti tra quest’ultimo ed altri istituti di credito.

 

 

 

3)      Esposizioni scadute e/o sconfinanti

 

Sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.

 

 

 

4)      Forborne

 

I crediti Forborne sono crediti in bonis o deteriorati oggetto di concessioni, forbearance, da parte della banca:

 

Non-Performing Exposures wit forbearance measures

 

ForbornePerformingExposures

 

 

 

Trattasi di concessione riconosciuta aldebitore quando si verificano, congiuntamente o anche alternativamente, le seguenti condizioni:

 

Ø  Una modifica dei termini e delle condizioni del contratto originario che il debitore non è in grado di rispettare a causa di difficoltà finanziarie che determinano una insufficiente capacità di servizio del debito, e che non sarebbe stata concessa se il debitore non si fosse trovato in detta situazione.

 

Ø  Un rifinanziamento totale o parziale di un debito problematico, che non sarebbe stato concesso se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziaria.

 

La valutazione dello stato di difficoltà finanziaria (forborne: se il cliente non fosse stato in difficoltà la banca non lo avrebbe rifinanziato) viene determinato in base a due differenti criteri:

 

Ø  Da una presunzione assoluta – vi rientrano le moratorie attuate dall’Associazione Bancaria Italia (ABI) o dal Ministero delle Finanze (MEF), il piano famiglie, la rinegoziazione dei finanziamenti agrari ed il concordato preventivo (art. 182 bis L. Fallimentare).

 

Ø  Da una presunzione relativa che richiede una verifica dello stato di difficoltà finanziaria del debitore attraverso l’esame delle anomalie restituite dalle diverse procedure informatiche delle banche sia a livello di singolo rapporto del cliente (dati economici e patrimoniali) o di gruppo concesso al livello economico/giuridico, che attraverso l’utilizzo di banche dati informatiche quali la Centrale Rischi gli archivi pubblici delle conservatorie e dei tribunali.

 

 

 

LA GESTIONE DEI CREDITI

 

La gestione dei crediti deteriorati poggia su tre principali strategie che possono essere implementate dalle banche:

 

1. La gestione interna (il credito rimane iscritto nell’attivo patrimoniale)

 

a) gestione in house tout court

 

b) outsourcing oservicing interno

 

2. La gestione esterna (anche in questo caso il credito rimane iscritto nell’attivo patrimoniale)

 

a) outsourcing o servicing esterno

 

3.La cessione (trasferimento dei crediti con conseguente cancellazione degli stessi dal bilancio)

 

a) cartolarizzazione

 

b) cessione diretta

 

 

 

La gestione interna ed esterna

 

Strategie che implicano il mantenimento in bilancio dei crediti deteriorati non hanno come obiettivo quello di cedere i crediti a soggetti terzi, bensì quello di massimizzare il valore recuperabile dai crediti mediante una gestione in prima linea

 

-          La gestione in house, tecnica di gestione diretta dei deteriorati da parte della banca

 

-          L’outsourcing o servicing interno tecnica di gestione che prevede la creazione di un’entità ad hoc la quale, dotata di personalità giuridica e controllata direttamente dalla banca, si focalizza attentamente sulla gestione delle NPE

 

-          L’outsourcing o servicingesterno tecnica di gestione con la quale la banca delega la gestione dei crediti deteriorati, per suo conto e in suo nome, ad un soggetto terzo. Con il servicingesterno, la banca esternalizza la gestione dei deteriorati, senza che vi sia la cessione diretta dei crediti

 

La cessione

 

La cessione è la tecnica che comporta lo smobilizzo dei crediti deteriorati da parte della banca.

 

Sono due le modalità mediante le quali può avvenire tale smobilizzo.

 

1. la cartolarizzazione del credito è un'operazione finalizzata alla creazione di titoli negoziabili. Tali titoli derivano i flussi di cassa che stanno a fronte della remunerazione che essi forniscono ai sottoscrittori da un pool di attività tipicamente illiquide (prestiti, crediti commerciali, immobili). A garanzia degli investitori, tale pool di attività assume soggettività autonoma rispetto all'originario proprietario degli asset e a tale scopo le attività sono conferite a un'entità speciale appositamente creata per tale scopo (Special PurposeVehicle, SPV).

 

2. la cessione diretta del credito.

 

Nello scegliere una di queste due modalità di cessione, la banca decide di eliminare contabilmente il credito dal bilancio, il quale, di conseguenza, non viene più iscritto nell’attivo patrimoniale.

 

Questa tecnica è, in termini strategici, opposta alla gestione interna ed esterna. La differenza principale riguarda sicuramente il mantenimento o meno del credito iscritto in bilancio.

 

 

 

La valutazione dei crediti deteriorati è condotta attraverso la stima degli importi di recupero associati al singolo rapporto e delle relative date di incasso. La valutazione viene espressa al netto della stima degli oneri attesi per la conclusione delle attività di recupero direttamente correlati al rapporto (alle spese legali) e ai costi di servicing.

 

In base alla tipologia del credito, per la valutazione di portafogli NPE possono essere utilizzate diverse metodologie

 

-           valutazione analitica

 

-           valutazione statistica

 

-           valutazione mediante curve di recupero benchmark

 

 

 

Utilizzando in modo combinato le tre metodologie di valutazione precedentemente evidenziate e attualizzando i flussi di cassa netti relativi ad ogni singolo rapporto (ad un determinato tasso di rendimento atteso per l’investimento) viene definito il pricing del portafoglio NPE oggetto di acquisizione.

 

Il pricing del portafoglio NPE deriva dalla definizione di un business plan di recupero delle posizioni deteriorate.

 

Definito il business plane il pricing del portafoglio NPE, è necessario monitorare le performance di recupero al fine di presidiare il rischio di credito a cui un operatore che acquista NPE si espone.

 

 

 

Monitorare nel continuo l’andamento dell’attività di recupero, il rispetto delle stime dei tempi di recupero e, di conseguenza, gli scostamenti rispetto al business plan ipotizzato (da cui deriva il valore dei crediti deteriorati iscritti in bilancio) è di cruciale importanza per gli effetti che i ritardi/anticipi degli incassi previsti sui portafogli non performing determinano sui risultati economici, finanziari e patrimoniali dell’investitore.

 

 

 

LA DUE DILIGENCE

 

L'espressione inglese due diligence(in italiano: diligenza dovuta) indica l'attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative all'oggetto di una trattativa. Il fine di questa attività è quello di valutare la convenienza di un affare e di identificarne i rischi e i problemi connessi, sia per negoziare termini e condizioni del contratto, sia per predisporre adeguati strumenti di garanzia, di indennizzo o di risarcimento.

 

La Due Diligenceconsiste in un’attività volta a raccogliere e verificare le informazioni fiscali, patrimoniali, economiche di un soggetto (sia persona fisica che persona giuridica) al fine di stabilire elementi di fattibilità o criticità in relazione ad operazioni straordinarie. L’attività di due diligence può essere necessitata tanto da una erogazione di credito, e dunque, le attività di raccolta e verifica delle informazioni sono prodromiche all’erogazione medesima, o viceversa, può essere necessitata in una fase successiva, ovvero la raccolta e la verifica delle informazioni avviene ex post, quando già ci sia stata una cessione di crediti erogati e si voglia determinare quanto ad esempio il portafoglio di crediti acquistato può o potrà “fruttare” in termini economici.

 

In termini più strettamente finanziari, il termine due diligence indica quell’insieme di attività svolte dall’investitore, necessarie per giungere ad una valutazione che comprenda anche i rischi di un eventuale fallimento dell’operazione e delle sue potenzialità.

 

Essa consiste nell’analisi di tutte le informazioni relative al debitore oggetto di studio, con particolare riferimento alla struttura societaria ed organizzativa, all’attività da essa svolta, al mercato, ai fattori critici, alle strategie commerciali, alle procedure gestionali e amministrative, ai dati economici e finanziari nonché agli aspetti fiscali e legali se trattasi di persona giuridica. Viceversa, se trattasi di persona fisica l’attenzione verrà posta sull’utile aggredibilità del debitore, redditi percepiti, possidenza di immobili, ed in generale l’analisi è fortemente concentrata sulla sussistenza o meno di garanzie reali, personali, consortili che assistono il soggetto debitore.

 

La finalità della due diligence, quindi, è quella di accertare, attraverso un’approfondita raccolta di informazioni, se sussistano o meno le condizioni di fattibilità di una determinata operazione, costruendo al contempo una solida base per la negoziazione delle condizioni contrattuali dell’operazione medesima.

 

Gli obiettivi di tale procedura possono essere i più svariati e vanno, ad esempio, dal vagliare possibili operazioni di acquisizione di partecipazioni al valutare la realizzabilità di operazioni straordinarie.

 

Esistono due tipi di due diligence:

 

1)      Due Diligence preventiva o acquisitiva (cd. pre-acquisition due diligence), cioè l’attività di indagine svolta nella fase antecedente alla chiusura dell’operazione, che ha l’obiettivo di validare (o meno) l’intenzione del possibile compratore di procedere all’acquisizione, le modalità operative e gli strumenti giuridici più efficienti, nonché contribuire alla definizione di aspetti fondamentali quali ad esempio l’effettiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale del target, l’efficienza organizzativa e la qualità delle risorse umane, “preparando il terreno” per la successiva negoziazione del corrispettivo, delle garanzie contrattuali e degli indennizzi a beneficio del compratore.

 

Una ulteriore distinzione nell’ambito delle due diligence preventive è rappresentata dal numero di potenziali acquirenti coinvolti nell’operazione di acquisizione. Si possono avere infatti una pluralità di possibili compratori posti in concorrenza tra di loro (cd. acquisizioni competitive) ovvero un normale processo di negoziazione tra un unico potenziale acquirente ed il venditore.

 

Nel primo caso l’attività di due diligence sarà molto proceduralizzata, con la messa a disposizione per un lasso temporale definito della medesima documentazione, disciplinata attraverso il cd. regolamento di data room, in modo da permettere la parità di trattamento tra i concorrenti.

 

Nel secondo caso invece l’esecuzione dell’attività e le modalità di richiesta ed analisi della documentazione potranno essere molto più flessibili e meno “regolate”.

 

2)      La due diligence successiva (cd. post-acquisition due diligence), meno frequente, è di solito limitata agli aspetti contabili con la conseguenza che, di regola, eventuali difformità permetteranno all’acquirente, sulla base dell’accordo di acquisizione sottoscritto, di attivare procedure di rettifica in diminuzione o in aumento del prezzo pattuito (priceadjustment) ovvero, nei casi più gravi, di non addivenire al contratto definitivo oppure di richiederne la risoluzione.

 

 

 

Nel settore delle Due diligence, in Italia vi è stato un importante intervento normativo risalente al 2016, anno in cui è stato introdotto un sistema di garanzia pubblica, la c.d. GACS (“Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze”), al fine di incoraggiare la cessione da parte delle banche dei crediti in sofferenza. L'obiettivo del programma è garantire la nota senior (con almeno un rating pari a BBB emessa nel contesto di una cartolarizzazione di crediti in sofferenza).

 

Le GACS sono garanzie concesse dallo Stato finalizzate ad agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza dai bilanci delle banche e degli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia.

 

La garanzia è concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (art 1 L 130 1999) a fronte della cessione da parte delle banche dei crediti in sofferenza a una Società veicolo (“SPV”).

 

La GACS incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta copre i detentori dei Titoli senior

 

per l’ipotesi di mancato pagamento delle somme dovute per capitale e interessi.

 

Dunque, alle banche che ne fanno richiesta lo Stato fornisce una garanzia sulle tranche senior nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione di crediti non performanti. Con la cartolarizzazione, una banca trasforma i propri stock di crediti in altri titoli negoziabili sul mercato. In altre parole, una banca prende tutti i suoi crediti deteriorati, li impacchetta e li divide in diverse tranche. Tipicamente senior, mezzanine e junior, ognuna di esse con il proprio profilo di rendimento-rischio. Quella senior è quella che contiene le esposizioni di migliore qualità, che presumibilmente otterranno rimborsi maggiori. Esse sopportano per ultime le eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. la GACS appunto.

 

Per beneficiare della GACS, la cartolarizzazione deve avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:

 

1)      prezzo di trasferimento dei crediti deteriorati: i crediti ceduti devono essere trasferiti all’SPV per un importo non superiore al loro valore contabile netto (valore lordo al netto degli accantonamenti)

 

2)      gestione dei crediti deteriorati: affidata ad un soggetto distinto dal cedente e non appartenente al suo gruppo (NPE Servicer)

 

3)      chiara subordinazione: l’SPV deve emettere tranche di ABS (Asset-backed securityè uno strumento finanziario, un'obbligazione negoziabile o trasferibile emessa a fronte di operazioni di cartolarizzazione) con diritto della classe junior a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione solo dopo il rimborso integrale dei titoli di classe senior

 

4)      rating: i titoli senior devono possedere un livello di rating (strumento che serve proprio per valutare il rischio delle imprese nel momento in cui le stesse imprese chiedono dei finanziamenti sia sotto forma di titoli che di obbligazioni. Il suo valore viene espresso in lettere ed in base a questo viene stabilito una sorta di “premio del rischio”, che deve essere richiesto all’azienda per un determinato investimento) assegnato da un’agenzia esterna di valutazione del merito del credito, non inferiore all’ultimo grado della scala di valutazione del merito di credito investment grade.

 

 

 

 

 

 

 

ASPETTI PROCESSUALI:

 

LA TUTELA DEL CREDITO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI. MODIFICHE LEGISLATIVE RECENTI: EFFETTI E CONSEGUENZE

 

 

 

La tutela del credito, ovviamente, non può prescindere dall’attività processuale. Tuttavia, prima di avviare un’azione volta al recupero del credito, l’istituto di credito dovrà preliminarmente inviare una comunicazione che viene denominata “revoca degli effetti”. Con la revoca si ha il cosiddetto passaggio a contenzioso e si comunica il recesso dai rapporti bancari intrattenuti dal correntista. Allo stesso tempo viene eseguita la segnalazione alla CRIF - meglio nota come Centrale Rischi Finanziari - che fornisce supporto all'erogazione e alla gestione del credito al consumo, offrendo informazioni di referenza creditizia per la previsione e il controllo dei rischi finanziari. A detta revoca poi segue la vera e propria messa in mora, con la quale la banca comunica l’importo del debito maturato dal cliente, la tempistica concessa per il pagamento, e ove previsto comunica la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.

 

Fatto questo passaggio, il creditore potrà avviare l’azione idonea alla tutela del singolo credito.

 

Nel campo processuale il legislatore italiano, negli ultimi anni, è intervenuto con plurime modifiche sia nelle procedure esecutive che in quelle concorsuali.

 

A titolo esemplificativo si richiamano:

 

D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015

 

D.L. 59/2016 convertito con L. 119/2016.

 

Alcuni interventi sono stati realizzati proprio a tutela del creditore, altri, invece sembra siano stati realizzati a tutela del debitore.

 

A titolo esemplificativo si pensi a:

 

1)      La revocatoria semplificata: la vendita del bene o la costituzione di qualsiasi vincolo NON ha effetto nei confronti del creditore che trascriva il pignoramento ENTRO L’ANNO; analogamente per il creditore che intervenga nella esecuzione promossa da altri entro un anno dalla trascrizione.

 

2)      Ai requisiti dell’atto di precetto: deve essere inserito il seguente avviso «il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con altri creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore».

 

3)      Alla pubblicità delle vendite: è prevista un’area speciale sul sito web del Ministero della Giustizia denominata «portale delle vendite pubbliche».

 

4)      Pagamento rateizzato nella vendita forzata: il versamento del prezzo può essere rateizzato entro il termine massimo di 12 MESI.

 

5)      L’avvento del processo telematico anche nelle procedure esecutive, siano esse mobiliari o immobiliari.

 

6)      la chiusura della esecuzione senza vendita: effettuati n. 3 tentativi di vendita senza esito positivo, in assenza di altre istanze, il giudice potrà chiudere la procedura esecutiva.

 

7)      La durata dell’efficacia del pignoramento che è stata dimezzata da 90 a 45 giorni.

 

 

 

Nello specifico poi, nell’ambito dell’esecuzione immobiliare sono state apportare rilevanti modifiche:

 

1)      La conversione del pignoramento immobiliare: la durata della rateizzazione per la conversione del pignoramento viene portata da 18 a 36 mesi.

 

2)      Il termine per il deposito della documentazione ipocatastale: il termine per il deposito della documentazione di cui all’art. 567 c.p.c. viene ridotto della metà (da 120 a 60 giorni).

 

3)      la vendita: la vendita all’incanto viene considerata una scelta residua. Le offerte di acquisto pari al valore dell’immobile vengono subito accettate, ed a parità di prezzo viene accolta l’offerta depositata per prima. Inoltre, ai fini della individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento.

 

4)      L’assegnazione: effettuata dopo il secondo tentativo di vendita.

 

5)      La pubblicità: se non viene effettuata la prescritta pubblicità della vendita nei termini il processo esecutivo si estingue.

 

 

 

Si pensi poi alle modifiche eseguite nell’ambito dell’esecuzione presso terzi

 

1)      La pignorabilità delle pensioni: non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La rimanente parte è pignorabile nella misura di 1/5.

 

2)      Pensioni e stipendi accumulati in Banca: per i depositi già formati, quindi anteriormente al pignoramento, verranno pignorati nella misura eccedente il triplo dell’assegno sociale (per quelli successivi torna la solita norma del quinto della differenza dell’assegno sociale).

 

3)      Trattenuta del terzo: le norme che impongono al terzo debitore di trattenere le somme pignorate si adeguano a quanto sopra riportato, cancellando la norma che prende a riferimento la somma del credito precettato aumentata della metà.

 

 

 

Viceversa, nell’ambito delle procedure concorsuali vi sono stati interventi legislativi mirati e afferenti alle procedure fallimentari e concorsuali.

 

In particolare, nelle procedure di concordato si raggruppano le seguenti, importanti, modifiche:

 

1)      Obbligo di assicurare un realizzo non inferiore al 20% per i creditori chirografari in caso di piano di tipo liquidatorio

 

2)      Finanziamenti all’impresa in concordato: il debitore che ha presentato domanda di ammissione al CP potrà continuare a chiedere finanziamenti per necessità urgenti che saranno poi inseriti tra i prededucibili; in questo modo l’attività potrà essere portata avanti nonostante la crisi in atto.

 

3)      Proposte concorrenti: Il debitore che non proponga ai creditori chirografari il pagamento di almeno il 40% (in caso di concordato liquidatorio) o del 30% (in caso di concordato in continuità), può vedere il proprio piano messo in concorrenza con altri migliorativi o diversi provenienti da uno o più creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti; sarà poi il voto della massa dei creditori a stabilire quale ipotesi verrà attuata.

 

4)      Offerte concorrenti: qualora il piano concordatario dovesse prevedere la vendita dell'azienda, di un suo ramo o di beni aziendali specifici, si aprirà un procedimento competitivo per cercare altri interessati all’acquisto, allo scopo di ottenere un ricavo maggiore.

 

5)      Sospensione o scioglimento dei contratti: il debitore con il deposito della domanda di CP può chiedere di «sciogliersi» dai contratti di esecuzione.

 

 

 

Nelle procedure fallimentari si raggruppano i seguenti interventi normativi:

 

1)      Il curatore fallimentare: non potrà essere nominato chi abbia svolto l’incarico di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per lo stesso debitore.

 

2)      Termine per la liquidazione dell’attivo: entro 2 anni dovrà essere conclusa la fase di liquidazione dell’attivo (il mancato rispetto può portare alla revoca del curatore).

 

3)      Cause in corso: la chiusura del fallimento non sarà più impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale.

 

4)      Vendita dei beni: come per le procedure esecutive, anche nella vendita dei beni del fallimento il pagamento potrà essere rateizzato.

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DELLA CRISI D’IMPRESA: SOLUZIONI STRAGIUDIZIALI

 

 

 

Il legislatore italiano ha introdotto rilevanti modifiche anche nell’ambito di quelle procedure che pur avendo ad oggetto la crisi di un’impresa, sono procedure nelle quali è il recupero dell’impresa in crisi ad assumere posizione prioritaria.

 

In queste procedure la finalità liquidatoria si pone solo come fase eventuale – e dunque possibile ma, comunque, non esclusiva – ma subordinata alla previa verifica della recuperabilità dell’impresa.

 

La strada seguita dal Legislatore è stata quella di separare la procedura della gestione dell’insolvenza in senso tecnico dalla fase preliminare a quest’ultima, caratterizzata dalla manifestazione di segni premonitori di uno stato di crisi in cui l’insolvenza non si presentain modo conclamato.

 

In particolare, sono state individuate le seguenti procedure finalizzate a risanare l’impresa in crisi disciplinate in primis nella legge fallimentare ma oggi trovano la loro completa disciplina nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario n. 6. La nuova disciplina, come previsto dall’art. 389 d.lgs. 14/2019, doveva entrare in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione in G.U., tuttavia, il d.l. 2 marzo 2020, n. 9 (“Misure urgenti per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) ha espressamente stabilito che il Codice della Crisi entrerà in vigore il 01/09/2021. 

 

Ma vediamo quali sono le “soluzioni stragiudiziali” riconosciute nell’attuale ordinamento:

 

1)      L'accordo di ristrutturazione dei debiti

 

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 182 bis ss. legge fall.) rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. È soggetto all’omologazione del Tribunale, ma si tratta comunque di uno strumento negoziale, tenuto conto del fatto che la sua ratio è quella di consentire il salvataggio dell’impresa e di sanare la crisi, garantendo ai creditori non aderenti l’integrale soddisfazione del credito. Con l’accordo di ristrutturazione è l’imprenditore stesso che continua a dirigere la propria impresa e – su istanza di parte – il suo patrimonio è assistito da alcune tutele (come il blocco delle azioni esecutive e cautelari), per consentirgli di realizzare il risanamento.

 

Si fonda, dunque, su un accordo con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e sulla relazione di un professionista che ne attesta l'attuabilità anche in ordine alla tempistica da rispettare per la buona riuscita dell’accordo.

 

Il contenuto dell'accordo con i creditori aderenti, anche di crediti tributari e previdenziali, è liberamente determinabile mentre a quelli non aderenti si deve assicurare l'integrale pagamento nei termini fissati dalla legge.

 

Il D.L. 83/15 ha poi di fatto introdotto un nuovo particolare “accordo di ristrutturazione” dei debiti (art. 182 septies L.F.) con effetti per banche e intermediari finanziari.

 

Qualora l'impresa in crisi abbia contratto debiti verso intermediari finanziari pari almeno al 50% dell'indebitamento complessivo, può individuare per tali creditori finanziari categorie omogenee, all'interno delle quali l'approvazione del 75% (del credito della categoria) rende efficace e vincolante l'accordo per tutti i membri del gruppo (fermo restando l'integrale pagamento dei creditori non-finanziari).

 

2)      Il piano attestato di risanamento

 

È uno strumento totalmente nelle mani dell’imprenditore per risanare l’impresa e riportarla in equilibrio economico e finanziario, attraverso la realizzazione di una serie di operazioni strategiche, senza che vi sia alcun controllo da parte del tribunale.

 

Il piano attestato di risanamento è uno strumento consensuale per il risanamento delle imprese in crisi che si differenzia marcatamente sia dall’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex articolo 182-bis L.F.) sia dal concordato preventivo (articolo 160 e seguenti L.F.). Esso, non può essere considerato una procedura concorsuale, perché non è in alcun modo previsto l’intervento o il controllo della procedura da parte del Tribunale e non è obbligatoriamente soggetto ad alcun regime pubblicistico. La ratio dell’istituto è quella di salvaguardare gli atti esecutivi posti in essere all’interno di un attendibile piano di risanamento aziendale, nel caso in cui il programma non raggiunga il successo sperato e si apra il successivo fallimento dell’imprenditore.

 

Per essere valido occorrono tre condizioni:

 

1) il piano deve permettere il risanamento dell’impresa in un tempo compreso tra i 3 e i 5 anni, sia dal punto di vista dell’esposizione debitoria che dal punto di vista della situazione finanziaria, e deve essere attestato da un professionista indipendente che deve accertare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano;

 

2) può essere adottato da qualunque operatore economico assoggettabile al fallimento;

 

3) Deve garantire il regolare pagamento di tutti i creditori estranei all’accordo.

 

3)      Convenzione di moratoria

 

La convenzione di moratoria o accordo di moratoria è un nuovo istituto e, probabilmente, anche un nuovo strumento di soluzione o – meglio – prodromico alla soluzione della crisi d’impresa. Disciplinato dall’art. 182 septies l. fall. (e art. 67 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) consiste in una convenzione fra l’impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari. che il debitore può stipulare con le banche.

 

la convenzione di moratoria, ai sensi dell’articolo 182-septies, comma 5, ha la finalità di stabilizzare per un determinato lasso temporale, stabilito negozialmente, i rapporti con i creditori finanziari dell’impresa; pertanto, la convenzione di moratoria non è necessariamente collegata ad altri istituti regolati dalla legge fallimentare e può essere utilizzata preventivamente e funzionalmente alla sottoscrizione successiva:

 

-          di un piano attestato di risanamento, regolato dall’articolo 67, terzo comma, lett. d), L.F.;

 

-          di un accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dall’articolo 182-bis L.F.;

 

-          di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, disciplinato dall’articolo 182-septies L.F.;

 

-          di un concordato preventivo con continuità aziendale, diretta o indiretta;

 

-          di un concordato preventivo liquidatorio.

 

L’accordo di moratoria negoziato tra l’impresa debitrice ed una o più banche o intermediari finanziari aderenti, che rappresentino il settantacinque per cento dei crediti finanziari, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede. Nell’accordo di moratoria non è prevista la attestazione da parte di un professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, ma solo, secondo quanto previsto dall’articolo 182-septies, in merito alla attestazione circa l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati all’accordo di moratoria.

 

Tale accordo, inoltre, attestato da un professionista deve essere accettato da una maggioranza pari ad almeno il 75% dei crediti finanziari e, a differenza di quello "di ristrutturazione”, non sconta l'omologa.

 

* * * * *

 

Un cenno, infine, deve essere fatto, all’emergenza epidemiologica in atto, meglio nota come Covid-19, che ha comportato una vera e propria paralisi sociale, economica, processuale. Abbiamo assistito da marzo del corrente anno a numerose decretazioni d’urgenza messe a punto dal Governo per far fronte ad una situazione pandemica che, forse, può essere equiparata all’emergenza epidemiologica portata dall’influenza spagnola, conosciuta come la Spagnola o la Grande Influenza, che fu, appunto, una pandemia influenzale, insolitamente mortale, che fra il 1918 e il 1920 uccise decine di milioni di persone nel mondo. L’epidemia da Covid-19 ha, certamente, inciso sui crediti deteriorati e la loro gestione. Anzitutto, allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, l’articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge, ha disposto, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine, quest’ultimo, poi prorogato all’11 maggio 2020 dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23), la sospensione del “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”. La norma precisa che “si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”.

 

A seguito di tale sospensione, dunque, le attività processuali hanno subito un vero e proprio arresto, tanto per quanto riguarda le tipiche attività connesse alle udienze, agli accessi negli uffici giudiziari, quanto per le attività connesse al deposito di atti e memorie, stante appunto la sospensione dei termini straordinaria a cui abbiamo assistito, senza dimenticare anche la sospensione dei termini relativamente alla prescrizione e alla decadenza.

 

Il comma 6 dell’articolo 83 cit. ha rimesso, inoltre, ai capi degli uffici giudiziari, per il periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020, l’adozione di “misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”. Tali misure organizzative sono elencate nel comma 7 dell’articolo 83, e vanno dalla “limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari”, alla “limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici”, alla “regolamentazione dell'accesso ai servizi”, alla “adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”, alla “celebrazione a porte chiuse” delle udienze pubbliche, alla “previsione dello svolgimento delle udienzecivili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto”, alla “previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020”, allo “svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”. Misure di contenimento che sono adoperate tutt’ora, tenuto conto che siamo ancora in piena emergenza epidemiologica.

 

Nel campo delle procedure esecutive immobiliari, ad esempiol’art. 54 ter della citata legge, ha previsto che, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, fossero sospese, su tutto il territorio nazionale e per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, tutte le procedure esecutive di pignoramento immobiliare aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

 

Ed ancora nelle procedure in cui sia stata già disposta la vendita, l’avviso di gara dovrà essere emesso e pubblicizzato non prima del 1° novembre 2020 se si verte in ipotesi di abitazione principale, senza che sia necessario un provvedimento del giudice.

 

I provvedimenti di rilascio e sgombero dell’immobile potranno essere emessi solo dopo il 31 ottobre 2020 se l’immobile è abitazione principale del debitore e solo dopo il 1° settembre 2020 negli altri casi.

 

La conversione del pignoramento, cioè l’istanza con cui il debitore chiede di estinguere ratealmente il suo debito, in luogo dell’espropriazione dell’immobile, deve ritenersi consentita e non sospesa, in quanto si tratta di atto nell’interesse del debitore; sono tuttavia sospese le rate di conversione che scadono nel periodo dal 30 aprile al 31 ottobre 2020, pur rimanendo consentito il pagamento volontario.

 

Una ripresa delle attività si è avuta a decorrere poi dal mese di maggio/giugno del corrente anno ove abbiamo assistito all’adozione di provvedimenti autonomi nell’ambito dei singoli Tribunali che hanno riorganizzato le attività processuali, si pensi ad esempio al Tribunale di Roma e al provvedimento adottato dalla Dott.ssa Bianca Ferramosca Presidente della Quarta Sezione immobiliare che ha sostanzialmente disposto la <<ripresa delle attività rimaste bloccate per effetto dell’emergenza sanitaria e del prosieguo delle procedure potenzialmente interessate dall’art. 54 ter d.l 27 marzo 2020 n. 18 conv. con mod. nella l. n.  27/2020 nel settore delle esecuzioni immobiliari >>. Con tale provvedimento nell’ambito del Tribunale di Roma si è assistito ad esempio ad una lenta ripresa delle attività processuali, dando luogo ad esempio alla ripresa delle vendite telematiche, la ripresa di quelle analogiche, la trattazione delle procedure esecutive nelle quali non è stata ancora disposta la vendita.

 

Infine, ulteriori interventi normativi in ambito processuale si sono avuti con il decreto “Ristori” del 28 ottobre 2020, n. 269, nel quale sono state inserite anche norme dedicate al settore giustizia. Sono stati disposti, con gli articoli 23 e 24 del decreto, collegamenti da remoto per specifiche attività inerenti alle indagini preliminari e per lo svolgimento delle udienze in generale, oltre a particolari misure per semplificare il deposito di atti, documenti e istanze. È stato, ad esempio, stabilito che le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del c.p.c. e dell'articolo 472, comma 3, del c.p.p.

 

O ancora è stato stabilito che il Giudice che si trovi in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 può partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario e ciò in deroga al disposto dell’articolo 221, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Di particolare rilevanza poi è la disposizione che prevede nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

 

Stiamo vivendo un periodo molto delicato, difficile; lentamente si è cercato e si cerca di tornare alla normalità, seppur quotidianamente noi operatori del diritto dobbiamo fronteggiare e rispettare consuetudini attuate dai nostri Uffici Giudiziari che “disciplinano” l’accesso negli uffici e lo svolgimento delle udienze. Modalità e tempistiche che certamente frenano la giustizia ma che forse, in un momento cruciale come quello odierno, devono necessariamente essere intesi e intrepretati come una luce fioca in fondo al tunnel, ma comunque sempre una luce, un barlume di speranza. Con l’auspicio, insomma, che presto si ritorni alla nostra quotidianità e che noi, “avvocati di strada” nel senso più nobile del termine, potremo ritornare a popolare le aule e i corridoi degli Uffici Giudiziari.

 

 

 

§                      §                      §

 

 

 

* Glossario*

 

A)

 

-Agenzia di rating: agenzia che detiene un ruolo fondamentale nel giudicare se una società è in grado di pagare o meno i propri debiti. Valuta la solvibilità di un emittente e ne attribuisce un giudizio, sotto forma di voto, sulle capacità di generare risorse per far fronte agli impegni presi con i creditori. Ovviamente tale giudizio è sottoposto ad una revisione continua. Le agenzie di rating più riconosciute sono Standard &Poor’s e Moody’s e utilizzano una scala di valutazione che suddivide le obbligazioni in due categorie principali: Investment Grade e High Yield. I rating degli emittenti Investment Grade sono quelli compresi tra Aaa o AAA e Baa3 o BBB-. Per Standard &Poor’s, i rating Investment Grade includono AAA, AA+, AA e AA-. Le società che hanno rating in questa categoria hanno una capacità molto elevata di rimborsare i loro prestiti. La categoria successiva comprende le società con rating A+, A e A-. Si tratta di società che hanno una forte probabilità di ripagare i propri impegni finanziari. Queste società sono attualmente stabili e facilmente in grado di rimborsare i loro debiti. Il livello inferiore dei rating Investment Grade comprende BBB+, BBB e BBB-. Queste società sono vulnerabili a mutevoli condizioni economiche e potrebbero affrontare grandi sfide se le condizioni economiche dovessero peggiorare. Al momento del rating, tuttavia, queste società hanno dimostrato di poter far fronte ai loro obblighi verso i creditori. Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che un’agenzia che declassa le obbligazioni di una società da ‘BBB-‘ a ‘BB+’ riclassifica il suo debito da Investment Grade a High Yield. Anche se si tratta solo di un calo del rating, le ripercussioni possono essere gravi. Questo declassamento significa che l’azienda potrebbe incontrare rapidamente difficoltà nel pagamento dei debiti, soprattutto se l’azienda è esposta negativamente a condizioni economiche, finanziarie e settoriali avverse.

 

Tra le obbligazioni High Yield con i rating più bassi ci sono i rating “C”, ossia obbligazioni con un elevato rischio di default e le obbligazioni con rating “D”, attualmente in default. Per compensare questo rischio, i rendimenti saranno tipicamente molto elevati.

 

-Asset-backed security – ABS: è uno strumento finanziario, un'obbligazione negoziabile o trasferibile emessa a fronte di operazioni di cartolarizzazione, garantita dagli attivi sottostanti. L'emissione avviene a opera di SPV create da banche, imprese o pubbliche amministrazioni.

 

B)

 

- Business plan: è un documento di sintesi che descrive un progetto imprenditoriale. Comprende: obiettivi, strategie, vendite, marketing e previsioni finanziarie. Adoperato nell’ambito delle attività di due diligence o di gestione dei portafogli di crediti, si compone di due parti, una parte descrittiva, nella quale si espongono i tratti salienti di ciò che è stato oggetto d’esame; e da una parte numerica (quantitativa) a carattere previsionale e con al suo interno proiezioni economiche e finanziarie relative alla business idea.

 

C)

 

- Cartolarizzazione dei crediti: è un’operazione finanziaria che trova la propria origine nella cessione di crediti ma che poi si completa attraverso la costituzione di titoli basati sui crediti stessi idonei ad essere emessi sul mercato finanziario. Di conseguenza una vera e propria complessa operazione finanziaria che non si traduce, quindi, in una semplice cessione di crediti.

 

- Crediti Forborne: Trattasi di crediti in bonis o deteriorati, oggetto di concessioni.

 

D)

 

- Due diligence: diligenza dovuta. L'attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative all'oggetto di una trattativa. Il fine di questa attività è quello di valutare la convenienza di un affare e di identificarne i rischi e i problemi connessi, sia per negoziare termini e condizioni del contratto, sia per predisporre adeguati strumenti di garanzia, di indennizzo o di risarcimento.

 

F)

 

-Forbearance: modifiche alle condizioni del contratto originale della linea di credito concessa dalla banca al suo cliente.

 

-forboneperformingexposures: Concessioni che riguardano clienti in difficoltà finanziaria.

 

-non performingexposures with forbearancemeasures: Concessioni che riguardano clienti, o meglio, crediti in stato di deterioramento.

 

G)

 

-Gestione in house tout court: tecnica di gestione diretta dei deteriorati da parte della banca.

 

-Gestione outsoucing o servicinginterno: tecnica di gestione che prevede la creazione di un’entità ad hoc la quale, dotata di personalità giuridica e controllata direttamente dalla banca, si focalizza attentamente sulla gestione delle NPE.

 

-Gestione outsourcing o servicing esterno: tecnica di gestione con la quale la banca delega la gestione dei crediti deteriorati, per suo conto e in suo nome, ad un soggetto terzo.

 

I)

 

-Investment grade: indicatori della affidabilità di azioni o altri strumenti finanziari ritenuti degni di fede da investitori istituzionali.

 

N)

 

-Non performingexposure o NPE: esposizione che un istituto di credito ha verso i crediti inesigibili, chiamati anche crediti deteriorati.

 

-Non performingloans: Crediti /prestiti non performanti/ in sofferenza; crediti bancari la cui riscossione non è certa poiché i soggetti debitori si trovano in stato d'insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

 

P)

 

-Pricing: il valore economico attribuito a ciò che è oggetto di trattativa. Il pricing, ad esempio, è elemento fondamentale nel contesto delle attività di cessione dei crediti, quando si determina il prezzo della cessione del portafoglio di crediti. Ogni credito ceduto avrà un prezzo che sarà determinato all’esito dell’esame delle particolarità del credito stesso (es. credito ceduto afferente a persona fisica o giuridica, procedure giudiziarie in corso, garanzie che assistono la posizione ecc.).

 

R)

 

-Rating: è un metodo utilizzato per valutare sia i titoli obbligazionari, sia le imprese in base al loro rischio finanziario. Le valutazioni del rating sono emesse ad opera delle cosiddette agenzie di rating.

 

S)

 

-Servicer: è il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento nonché il soggetto che ha il compito di verificare e monitorare la rispondenza dell’operazione di cartolarizzazione alla normativa vigente e al prospetto informativo.

 

-Special PurposeVehicle o SPV: sono società, o altro soggetto giuridico diverso dalla banca, costituite per veicolare attività finanziarie cedute da terzi, in particolare con lo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni. L’attività svolta è diretta esclusivamente a veicolare attività finanziarie cedute da terzi. La struttura della società veicolo è volta a isolare le obbligazioni della società stessa da quelle del cedente. Le società per la cartolarizzazione sono regolate ex legge 130/1999.

 

U)

 

-Unlikely To Pay: situazioni di indebitamento non gravi e comunque recenti e che potrebbero essere temporanee. Tradotto in italiano, significa, improbabile che paghi.

 



[1]Sistema integrato delle segnalazioni periodiche che le banche devono trasmettere alla Banca d’Italia. La matrice dei conti è strutturata secondo un modello matriciale che utilizza modalità di rappresentazione dei dati ispirate allo schema logico di una tabella a doppia entrata, nella quale le righe rappresentano i fenomeni rilevati, mentre le colonne riportano i caratteri che li qualificano. Con il modello matriciale la struttura di una statistica viene, in essenza, definita dai seguenti elementi: l’oggetto della rilevazione, che costituisce il fenomeno di interesse preso in esame dall’indagine (p.e. i depositi bancari); le variabili di classificazione, cioè i criteri secondo i quali tale fenomeno è ordinato (p.e. la settorizzazione economica, l’articolazione geografica ecc.). Le caratteristiche enunciate rendono il modello particolarmente adatto alla descrizione di sistemi statistici complessi quali, per esempio, la situazione dei conti delle banche: esso permette infatti di rappresentare, secondo precise regole formali, qualsiasi tipo di rilevazione indipendentemente dalla natura dei suoi contenuti. La matrice dei conti viene prodotta da tutte le banche, indipendentemente dalle proprie peculiarità operative. La periodicità del flusso segnaletico è mensile; la frequenza delle informazioni varia da mensile ad annuale. I dati richiesti sono articolati in aree informative (sezioni) ulteriormente suddivise al loro interno, al fine di creare segmenti omogenei per contenuto e struttura delle informazioni trattate. Le prime tre sezioni (dati patrimoniali, partite viaggianti, dati informativi) e la settima (informazioni sull’andamento del conto economico) riguardano le unità operanti in Italia. La quarta sezione riguarda le unità operanti all’estero e accoglie dati di tipo patrimoniale e altre informazioni di dettaglio. Le sezioni quinta, sesta e ottava sono comuni a filiali italiane ed estere: esse prevedono, separatamente per ciascuno dei due gruppi di filiali, le rilevazioni su: a) esposizione paese, contenente elementi informativi per la conoscenza dei fondamentali rapporti attivi e passivi intrattenuti con i vari Stati esteri; b) dati di fine esercizio, consistenti nella riclassificazione dei dati patrimoniali sulla base delle valutazioni effettuate dai competenti organi aziendali in sede di bilancio; c) dati di conto economico, riguardanti i flussi di reddito e di costo, raccordati con le voci dello stato patrimoniale da cui esse hanno origine. La nona sezione ospita le informazioni per il calcolo del patrimonio utile ai fini di vigilanza e dei coefficienti prudenziali. La “matrice dei conti” si caratterizza per l’univocità della fonte: l’ampiezza delle informazioni in essa contenute consente infatti di soddisfare gran parte delleesigenze informative in materia di intermediazione creditizia.

[2] Altri importanti interventi in materia, nel panorama giuridico italiano sono i seguenti:

ü  Marzo 2017 BCE Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati

ü  Gennaio 2018 Banca d’Italia Linee Guida per le banche lesssignificant in materia di gestione dei crediti deteriorati

ü  Marzo 2018 BCE Addendum alle Linee Guida Definisce le aspettative dell’Autorità di Vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le nuove NPE

ü  Luglio 2018 Comunicato stampa sulle aspettative di vigilanza riguardo gli accantonamenti per  le consistenze di NPE

ü  Aprile 2019 pubblicazione del Regolamento (2019 630 che modifica il Regolamento ( n 575 2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (c d Prudential Backstop/ CalendarProvisioning)

ü  Agosto 2019 rivisitazione da parte della BCE delle aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per i nuovi crediti deteriorati in seguito alle modifiche del CRR

ü  Incidono nell’ambito dei crediti deteriorati anche le seguenti disposizioni normative:

-          D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015

-          D.L. 59/2016 convertito con L. 119/2016

-          Il Codice delle Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. lgs. 14/2019)

ü  Per facilitare la cessione di crediti deteriorati da parte delle banche italiane, la legge di conversione del 21 giugno 2017 n 96 del D L n 50 2017 ha introdotto importanti novità nella disciplina della cartolarizzazione dei crediti legge n 130 1999 à  concessione di finanziamenti finalizzati al miglior recupero del crediti ReoCO e cartolarizzazione di crediti deteriorati garantiti da immobili semplificazione delle cessione di crediti

ü  Ulteriori importanti innovazioni sono state introdotte con la legge 30 dicembre 2018 n 145 (c d Legge di Bilancio 2019 ) quali il finanziamento delle PMI da parte delle SPV, sia mediante la sottoscrizione da parte di queste ultime di strumenti di debito, sia attraverso l’erogazione c d “ di finanziamenti nuovo modello di cartolarizzazione “ all’articolo 7 (Altre operazioni) aspetti della disciplina preesistente relativa alle operazioni realizzate mediante la c d subparticipation (art 7 della Legge sulla Cartolarizzazione)

 

 

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