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NOVITA’ APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE (L.N.27/2020) DEL DECRETO LEGGE N.18/2020 (c.d. CURA ITALIA) E SUCCESSIVE ULTERIORI MODIFICHE APPORTATE DAL DL N. 28 DEL 30.04.2020

Il D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) è stato convertito, con le profonde modifiche apportate dal maxiemendamento governativo del 9 aprile 2020, con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 (Suppl. ord.) del 29 aprile 2020.
Tra le modifiche apportate al DL n.18/2020 in sede di conversione ve ne sono state alcune che riguardano l’attività giudiziaria: si tratta, in particolare, di modifiche agli articoli 83 (Giustizia civile, penale, tributaria e militare), 85 (Giustizia contabile); sul versante dell’ordinamento penitenziario limitate modifiche sono state apportate ai due istituti introdotti per fronteggiare l’emergenza Covid in carcere art. 123 e art 124 (detenzione domiciliare e licenze straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà). L’articolo 84, relativo alla Giustizia amministrativa, non è stato oggetto di modifiche sostanziali, ma solo di limitati interventi di coordinamento formale.

(ESAME DEGLI ARTT.  83, 84, 85, 103, 123, 124)
SINTESI DELLE MODIFICHE APPORTATE ALL’ART 83 E QUINDI PER CIÒ CHE ATTIENE ALLA GIUSTIZIA CIVILE E PENALE

a) Esclusione dal rinvio e dalla sospensione dei termini
Per quanto riguarda la Giustizia civile e penale viene disposto in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile, termine quest’ultimo poi prorogato all’11 maggio 2020, nonché la possibilità dal 16 aprile al 31 luglio 2020 per i Capi degli Uffici Giudiziari di adottare misure organizzative che possono comprendere l’ulteriore rinvio delle udienze volte ad evitare gli assembramenti di persone negli Uffici giudiziari.
La Legge di conversione del DL 18/2020 al comma 3 dell’art. 83 va a precisare il novero dei procedimenti sottratti al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini di cui al comma 1 e 2 (sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali sino al 11 maggio 2020).
Tra i procedimenti che non scontano né il rinvio delle udienze, né la sospensione dei termini sono state aggiunte le cause relative alla tutela dei minori ed i procedimenti elettorali di cui agli artt. 22, 23 e 24 D. Lgs. n. 150/11.
Il testo modificato dalla legge di conversione del DL n. 18 del 2020, riconoscendo la delicatezza del tema delle modalità di svolgimento dei procedimenti in tema di minori e famiglia, apporta profonde innovazioni al testo originario del DL 18/2020 disponendo che le disposizioni sul rinvio e sulla sospensione dei termini non si applicano ai procedimenti relativi ai minori allontanati dalla famiglia solo “quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e in genere ai procedimenti in cui è urgente ed indifferibile la tutela di diritti fondamentali “[art 83, comma 3 lett. a].
Il grave pregiudizio sembrerebbe rappresentare quindi specifica condizione per la trattazione dei procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni relativi alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e soprattutto ai minori allontanati dalla famiglia e non più una mera ipotesi generale legittimante la deroga alla sospensione.
Con la legge di conversione del Decreto Cura Italia viene stabilita l’obbligatorietà della trattazione nel periodo di emergenza, in deroga alle disposizioni relative al rinvio ed alla sospensione dei termini, anche per i procedimenti di famiglia ed in particolare per quelli relativi “ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”, quando “vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali”.
In ambito penale, sono sottratti al rinvio delle udienze ed alla sospensione dei termini (comma 1 e 2 art 83), i procedimenti di convalida dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare ed i procedimenti relativi all’esecuzione del mandato di arresto europeo ed estradizione.
Il nuovo comma 3 bis prevede, in relazione a questi ultimi procedimenti che – ove essi pendano dinanzi alla Corte di Cassazione – la richiesta di procedere da parte di detenuti imputati o proposti possa essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte medesima e che, per i procedimenti pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo e il 31 luglio [ai sensi dell’art.3, co.1, lett. i) D.L. n.28/2020], il decorso del termine di prescrizione resti sospeso fino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.
b. Processo da remoto
Viene prevista la possibilità di disporre lo svolgimento da remoto delle attività degli ausiliari del Giudice e contestualmente la possibilità di svolgimento da remoto anche delle udienze alle quali  - oltre ai difensori -  debbano prendere parte gli ausiliari del Giudice [cfr. comma 7].
Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del Giudice nell’Ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti [cfr.  comma 7 lett. f].
E’ stato poi aggiunto il nuovo comma 7-bis, con il quale viene regolato, nei casi di crisi familiare ed in pendenza del giudizio di separazione, lo svolgimento degli incontri tra genitori e figli in forma protetta per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 31 luglio 2020 [sensi dell’art.3, co.1, lett. i) D.L. n.28/2020]: possano svolgersi da remoto gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro ovvero alla presenza di operatori socio-assistenziali.
Nell’ipotesi che non sia possibile assicurare il collegamento da remoto, gli incontri sono sospesi.
Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione è prevista fino al 31 luglio 2020 [ai sensi dell’art.3, co.1, lett. i) D.L. n.28/2020], la possibilità di depositare gli atti ed i documenti da parte degli Avvocati in modalità telematica così come nei medesimi procedimenti è possibile assolvere in via telematica l’obbligo di versamento del contributo unificato.
Per le udienze penali, è espressamente previsto che, salvo che vi sia il consenso delle parti, non si procederà alla trattazione da remoto per le udienze di discussione finale, sia essa in pubblica udienza che in camera di consiglio, e per quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti [cfr. comma 12 bis D.L n. 28/2020].
Sono stati aggiunti all’art. 83 i nuovi commi 12 bis, 12 ter e 12 quater che vanno a disciplinare le modalità di svolgimento del processo penale.

(comma 12 bis)
UDIENZA IN VIA TELEMATICA

Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo al 31 luglio 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal Pubblico Ministero, dalle parti private  e dai rispettivi Difensori, dagli Ausiliari del Giudice, da Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamento da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore dei Sistemi Informativi e Automatizzati dal Ministero della Giustizia.
Prima delle udienze il Giudice fa comunicare ai Difensori delle parti, al Pubblico Ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento.
I Difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il Difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della Polizia Giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’Ufficiale di Polizia Giudiziaria presente. L’ausiliario del Giudice partecipa all’udienza dall’Ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale [cfr comma 12 bis].

(Comma 12  ter)
UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO IN VIA TELEMATICA

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 luglio 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di Cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore Generale e dei Difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il Procuratore Generale faccia richiesta di discussione orale.
Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il Procuratore Generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La Cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai Difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla Cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12 quinquies; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal Procuratore Generale o dal Difensore abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal Difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

(Comma 12 quater)
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ATTI FASE INDAGINI PRELIMINARI

Dal 9 marzo al 31 luglio 2020, nel corso delle indagini preliminari il Pubblico Ministero e il Giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del Difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di Polizia Giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio Difensore. Il Difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo Studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
Sino al 31 luglio 2020 presso le Procure della Repubblica richiedenti, e previa emissione di apposito decreto da parte del Ministero della Giustizia, sarà possibile depositare con modalità telematica memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’art 415 bis, co 3 cpp [cfr comma 12 quater .1] nonché per gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sarà possibile comunicare agli uffici del Pubblico Ministero atti e documenti in modalità telematica [cfr comma 12 quater .2]

(Comma 12 quinquies)
PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI NON SOSPESI

Nei procedimenti civili e penali non sospesi, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, le deliberazioni collegiali in Camera di consiglio possono essere assunte in modalità telematica mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia. Il luogo da cui si collegano i Magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in Cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria. A seguito del DL n. 28/2020 nei procedimenti penali, le suddette modalità telematiche non si applicheranno nei casi i cui l’udienza di discussione finale venga svolta senza il ricorso a collegamento da remoto.

(comma 20 e comma 20 bis)
MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE ASSISTITA E ALTRI PROCEDIMENTI PER LA RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

 In materia di mediazione, negoziazione assistita e altri procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie è prevista la sospensione dei termini dal 9 marzo all’ 11 maggio 2020 quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo 2020 fino al 11 maggio 2020.
Nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica mediante sistemi di videoconferenza previo consenso di tutte le parti coinvolte; inoltre, a tali modalità alternative di svolgimento degli incontri e, sempre previo consenso delle parti coinvolte, potrà farsi ricorso anche successivamente. In caso di procedura telematica l’Avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal Mediatore e dagli Avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 [comma 20 bis]

(art 83 comma 20 ter)
SOTTOSCRIZIONE A DISTANZA DELLA PROCURA ALLE LITI

Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’Avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della Giustizia.

(Art 83 Comma 21)
ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA DELL’ART 83 ARBITRATI E GIURISDIZIONI SPECIALI

<<Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare>>.

ART 84 DL N. 18/2020, CONV L.N.27/2020 e DL 28/2020
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Il D.L. n. 28/2020  ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine finale, inizialmente previsto al 30 giugno 2020, in base al quale i presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e i Presidenti dei TAR e delle relative Sezioni staccate, sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, possono adottare le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute negli uffici stessi (commi 3 e 4);  ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine finale, inizialmente previsto al 30 giugno 2020, del periodo durante il quale tutte le controversie fissate per la trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;
- nel periodo che va dal 30 maggio al 31 luglio 2020 le parti possono chiedere la discussione orale da svolgersi con modalità da remoto, previo deposito dell’istanza nel termine per il deposito delle memorie di replica, ovvero cinque giorni prima dell’udienza cautelare. L’istanza è accolta dal Presidente se proviene congiuntamente da entrambe le parti, mentre è valutata negli altri casi. La discussione orale può essere comunque disposta con decreto dal presidente se ritenuta necessaria.
L’udienza svolta con modalità da remoto prevede la comunicazione da parte della segreteria alle parti  nella quale vengono indicate ora e modalità di collegamento; viene dato atto delle modalità di accertamento di accertamento delle identità dei partecipanti; il luogo da dove si collegano i magistrati, gli Avvocati e il personale addetto è  considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 del giorno dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il Difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza.

Art. 85 DL. N. 18/2020, CONV. L. N. 27/2020 E DL 28/2020
GIUSTIZIA CONTABILE

E’ stato prorogato al 31 luglio 2020 il termine finale, inizialmente previsto al 30 giugno, del periodo durante il quale i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali della Corte dei Conti, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati locale, possono adottare le misure organizzative necessarie al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone;
Viene disposta la proroga al 31 luglio 2020 del periodo di sospensione dei termini relativi ad attività rinviate nonché la proroga al 31 luglio 2020 del periodo durante il quale le controversie pensionistiche fissate per la trattazione vengono decise allo stato degli atti con facoltà per le parti di presentare brevi note e documenti.
Infine, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, è previsto che il  PM possa avvalersi di collegamenti da remoto per audire, i soggetti informati di cui all’articolo 60 del codice di Giustizia contabile ed  il presunto responsabile che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell’articolo 67 del codice medesimo.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art 103 (sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza).

L’articolo 103, come modificato nel corso di conversione in legge del DL 18/2020, dispone con efficacia retroattiva la sospensione di tutti i termini inerenti allo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020 [Il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato al 15 maggio 2020 dall’art. 37 comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23].
Nonostante la sospensione, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’Amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
La disposizione ha portata generale, ma come spesso accade per le regole aventi carattere universale, anche per la sospensione dei termini procedimentali PA durante il Covid-19 sono state contemplate alcune eccezioni, con la conseguente sottrazione di alcuni procedimenti all’applicazione della stessa.
In tali eccezioni rientrano tutti i procedimenti che comportano l’effettuazione di pagamenti a diverso titolo, ossia per stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate, come anche per l’erogazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati [cfr.art 103 c. 3 L. 27/2020].
Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali [cfr. art. 103 c.1 bis L. 27/2020]
Il termine di validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, a autorizzazioni e atti abilitativi, nonché quelli relativi all’inizio ed ultimazione lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali e ai titoli abitativi edilizi rilasciati sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio e il 31 luglio)  è stato protratto fino ai novanta giorni successivi al termine del predetto periodo.
I permessi di soggiorno  dei  cittadini  di  Paesi  terzi  conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. 
Sono altresì prorogati sino al 31 agosto 2020:
a) i termini per la conversione  dei  permessi  di  soggiorno  da studio  a  lavoro  subordinato  e  da  lavoro  stagionale  a   lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno;
c) i documenti di viaggio;
d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare; 
f) la validità dei nulla osta rilasciati  per  lavoro  per  casi particolari  tra   cui   ricerca,   blue  card ,trasferimenti infrasocietari [cfr. art 103 comma 2 quater].
Il termine che precede si estende anche ai permessi di soggiorno ed alle richieste di conversione [art. 103 comma 2 quinquies].
Ancora a seguito della Legge di conversione la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è stata prorogata fino al 1 settembre 2020 [ cfr. art. 103 comma 6].
Infine, il termine di prescrizione di cui all’art. 28 della L. 689/81, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprenderà a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante i periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo [ cfr. art. 103 comma 6 bis].

ART 123 DL n. 18/2020 Conv L.n.28/2020 e DL N. 28/2020
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
(Detenzione domiciliare e braccialetto elettronico)

Le modifiche apportate dalla Legge di conversione al DL 18/2020 estendono i casi in cui non possono essere attivati gli strumenti di controllo elettronico.
<<L’esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l’applicazione della misura entro il 30 giugno 2020>>.

(ART 124 DL 18/2020 come Modificato dalla L. di Conv. N 27/2020) LICENZE PREMIO STRAORDINARIE PER I DETENUTI IN REGIME DI SEMILIBERTÀ

La legge di conversione del DL 18/2020 ha previsto che le licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà possono essere concesse solo nell’ipotesi in cui il Magistrato di Sorveglianza non ravvisi la sussistenza di gravi motivi ostativi. Infatti la nuova formulazione dell’art 124 prevede che <<al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura>>.

(ART. 44 DL 18/2020 e L. di Conv. N 27/2020)

Prive di modifiche, inoltre, sono poi le norme del Cura Italia riguardanti la previsione dell'indennità in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell'INPS. Sul punto, fonti giornalistiche hanno riportato l'intenzione del Governo di replicare tale pagamento (che ad oggi è previsto solo una tantum, per il mese di marzo), anche nel mese di aprile, con un aumento dell'importo dello stesso fino ad Euro 800, da prevedersi con separato decreto ancora da emanarsi.

(ART. 46 DL 18/2020 come Modificato dalla L. di Conv. N 27/2020)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Altra modifica apportata dalla Legge di Conversione, riguarda poi la discussa norma in materia di sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e di divieto, per i datori di lavoro, di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, per 60 giorni dall'entrata in vigore del Cura Italia stesso. In particolare, viene modificata la rubrica dell'art. 46 del Cura Italia, che in precedenza erroneamente era "Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti", ove invece nel testo dell'articolo non si disponeva la sospensione delle "impugnazioni" dei licenziamenti, quanto piuttosto dei licenziamenti stessi. Mentre ora precisato che l'articolo 46 riguarda "Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo", e non le impugnazioni.
Il nuovo testo precisa, inoltre, che il divieto in questione non si applica qualora il personale interessato dal licenziamento sia impiegato nell'ambito di un appalto cessato e venga riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto medesimo.

Avv. Dolores Pignataro

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